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Indici della Rassegna

Titolo
La proroga dei contratti di servizio è esercitabile solo entro i termini brevi previsti dalla legge
Argomento
Contratti
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. luglio 2005)
Testo
Seppur la disposizione dell’art. 44 della legge 724/1994 debba intendersi abrogata con l’entrata in vigore della legge 488/1999, il giudicante, superando l’orientamento maggioritario formatosi sul punto, va ad esaminare la fattispecie e fissa i sottoestesi principi:

1 – La proroga dei contratti è facoltà della pubblica amministrazione esercitabile entro il termine perentorio decorrente dall’originaria scadenza e per una sola volta.
Le dette limitazioni trovano fondamento nel carattere di eccezionalità del rinnovo.


2 – L’esercizio discrezionale è ovviamente circoscritto all’immutabilità dell’oggetto del contratto stesso e delle prestazioni da rendere. Conseguentemente non è recriminabile il rifiuto alla proroga laddove siano intercorsi interventi correttivi, seppur obbligatori, in conseguenza di disposizioni di legge.

3 – Né l’ente appaltante è tenuto ad ampie giustificazioni a supporto della rigetto dell’istanza atteso che le disposizioni di ordine generale impongono sempre che la scelta del contraente sia indirizzata dalle gare.

La proroga, supportata dalla presenza di specifici presupposti e condizioni è eccezione, tant’è che la norma dell’art. 44 della citata legge 724/1994 impone solo che si comunichi la volontà di rinnovare e non anche di non rinnovare.
Autore
Avv M.T. Stringola
Data
venerdì 29 luglio 2005
 
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