Indici della Rassegna
Titolo
La proroga dei contratti di servizio è esercitabile solo entro i termini brevi previsti dalla legge
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. luglio 2005)
Testo
Seppur la disposizione dellâart. 44 della legge 724/1994 debba intendersi abrogata con lâentrata in vigore della legge 488/1999, il giudicante, superando lâorientamento maggioritario formatosi sul punto, va ad esaminare la fattispecie e fissa i sottoestesi principi:
1 â La proroga dei contratti è facoltà della pubblica amministrazione esercitabile entro il termine perentorio decorrente dallâoriginaria scadenza e per una sola volta.
Le dette limitazioni trovano fondamento nel carattere di eccezionalità del rinnovo.
2 â Lâesercizio discrezionale è ovviamente circoscritto allâimmutabilità dellâoggetto del contratto stesso e delle prestazioni da rendere. Conseguentemente non è recriminabile il rifiuto alla proroga laddove siano intercorsi interventi correttivi, seppur obbligatori, in conseguenza di disposizioni di legge.
3 â Né lâente appaltante è tenuto ad ampie giustificazioni a supporto della rigetto dellâistanza atteso che le disposizioni di ordine generale impongono sempre che la scelta del contraente sia indirizzata dalle gare.
La proroga, supportata dalla presenza di specifici presupposti e condizioni è eccezione, tantâè che la norma dellâart. 44 della citata legge 724/1994 impone solo che si comunichi la volontà di rinnovare e non anche di non rinnovare.
Autore
Avv M.T. Stringola
Data
venerdì 29 luglio 2005
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