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Indici della Rassegna

Titolo
In caso di rumori eccessivi i cittadini possono presentare un esposto al comune
Argomento
Diritto amministrativo
Testo
Due sono le strade percorribili in ipotesi di rumori che turbano la tranquillità dei cittadini.

1) Ricorso al Giudice Civile

Nei rapporti tra privati, quando un rumore supera, ai sensi dell'art. 844 c.c "la normale tollerabilità" è possibile ricorrere al Giudice chiedendo, magari, un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.


2) Esposto Amministrativo

Quando la fonte del rumore è costituito da strade,ferrovie, etc. è possibile agire ai sensi della legge 447/95 (sull'inquinamento acustico).

Il cittadino, che lamenta la turbativa, può presentare un esposto in Comune al Sindaco o all'Assessore dell'Ambiente (nei Comuni di maggiori dimensioni) ove verranno specificate le generalità ed i riferimenti per poter essere rintracciato.
Per maggiore sicurezza provvederà a farsi rilasciare una fotocopia dell'atto (con numero di protocollo assegnato dall'ente) e si farà indicare il responsabile del procedimento.

A questo punto il Comune provvede a contattare l'Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) affinché invii tecnici specializzati, corredati dalle necessarie apparecchiature, al fine di rilevare i dati relativi al reclamato inquinamento acustico.

In caso di inattività del Comune si può presentare una denuncia penale per omissione di atti d'ufficio.

Se ,invece, il Sindaco emette un provvedimento con il quale non riconosce un superamento dei limiti di rumore è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.

Un suggerimento si rende opportuno:

Se la lamentela proviene da più cittadini è preferibile costituire un comitato e appoggiarsi ad una organizzazione. Il Sindaco potrebbe, in tal caso, indire una conferenza di servizi a cui parteciperanno tutti gli interessati.
Autore
Dott. ssa Marta Dolfi
Data
mercoledì 24 novembre 2004
 
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