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Indici della Rassegna

Titolo
Accordo nella procedura e nuova offerta
Argomento
Espropri
Abstract
(Cassazione civile, sent.giugno 2005)
Testo
La Suprema Corte interviene a chiarire il rilievo che un’eventuale nuova offerta da parte dell’espropriante possa avere qualora l’indennità sia stata definitivamente concordata nello stesso procedimento espropriativo.
***
A seguito dell’attivazione di una procedura espropriativa, la parte privata colpita dal provvedimento ablatorio conveniva innanzi alla Corte d’Appello il Comune, opponendosi alla stima della indennità offerta.

L’Ente locale convenuto si costituiva deducendo – tra le altre - che con atto precedentemente stipulato tra le parti era stata concordata la volontaria cessione delle aree de quibus.

Nell’indicato accordo la parte privata aveva rinunciato “a qualsivoglia azione giudiziaria in ordine all’ammontare dell’indennità prevista ed al procedimento amministrativo sotteso all’occupazione”.


La Corte d’Appello accoglieva l’eccezione difensiva del Comune.
Gli attori adivano la Suprema Corte di Cassazione, impugnando per diversi motivi la prima sentenza.

Sul punto in argomento i giudici di legittimità si sono espressi confermando/ribadendo il loro già maturato orientamento (Cassazione civile, sent. 11 febbraio 2005, n. 2859).

Allorché le indennità siano state definitivamente fissate per accordi tra espropiante ed espropriato ovvero per acquiescenza di questo, non può avere alcun rilievo un’eventuale nuova offerta dell’indennità da parte dell’espropriante.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 29 luglio 2005
 
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