Indici della Rassegna
Titolo
Vincoli conformativi ed espropriativi: stima dei terreni
Abstract
(Cassazione civile, SS.UU., sent. giugno 2005)
Testo
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono sul tema dei vincoli conformativi ed espropriativi.
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La parte colpita dal provvedimento di esproprio, ritenendo i propri terreni essere qualificati come edificabili, impugnava la stima fatta dallâUTE.
Deduceva la P.A. convenuta che lâimmobile considerato era soggetto a vincolo di destinazione in quanto ricompreso in unâarea preposta alla realizzzazione di un parcheggio pubblico e pertanto inedificabile.
Dallâassunto derivava la congruità della stima effettuata dovendosi fare riferimento ai criteri prescritti per la valutazione dei terreni agricoli.
I motivi di difesa presentati dallâEnte Pubblico venivano accolti dallâAutorità giudiziale adita con conseguente rigetto di quelli della parte ricorrente che conseguentemente impugnava la decisione innanzi alla Corte di Cassazione.
I Supremi giudici di legittimità hanno riconosciuto la correttezza della decisione gravata.
Sottolineano, infatti, che un vincolo di destinazione può essere qualificato come conformativo qualora incida su una generalità di beni in funzione della destinazione assolta dallâintera zona in cui ricadono, riflettendosi sulla struttura e sul regime giuridico della proprietà .
Diversamente, i vincoli che, pur essendo contenuti in un piano di secondo livello, non abbiano natura generale, ma si presentino come vincoli particolari, incidenti su beni determinati, in funzione non già di una generale distinzione di zona, ma della localizzazione puntuale di unâopera pubblica, debbono essere invece qualificati come ablatori, essendo in tal caso la destinazione impressa sul bene sostanzialmente preordinata alla sua espropriazione.
Pertanto verificata la sussistenza del vincolo conformativo sullâarea interessata, è stata ribadita la legittimità della procedura adottata per la determinazione del valore dellâimmobile espropriato.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 29 luglio 2005
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