Indici della Rassegna
Titolo
Il frazionamento dell'opera presuppone l'autonoma fruibilità del singolo lotto e l'immediata utilizzazione pubblica del bene
Argomento
Opere pubbliche
Abstract
(Autorità di Vigilanza LL.PP., Determinazione luglio 2005; Tar Lazio, sent. marzo 2005)
Testo
Richiamato il R.D. 827/1924 e le norme che ivi consentono la separazione progettuale e contrattuale dellâopera pubblica nella sola ipotesi in cui possa essere di vantaggio per lâamministrazione, lâautorità passa ad analizzare lâevoluzione normativa e, nello specifico, lâart. 14 della legge 109/1994.
Detta disposizione ammette la fattività di realizzazione di più lotti di intervento laddove lâelaborazione progettuale preliminare sia riferita almeno allâintera opera, sia determinato lâintervento finanziario ed i lotti siano funzionali e tali da garantire la loro autonoma realizzazione e fruibilità .
A tal fine è dâobbligo acquisire idonea certificazione del responsabile del procedimento atto a garantire âlâidoneità dei lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dellâintero interventoâ.
Eâ percorribile lâipotesi della suddivisione in lotti solo se detta modalità può essere giusto motivo di economicità ed efficienza dellâazione amministrativa.
La separazione in lotti non equivale allâappalto scorporato o esecuzione mediante appalti parziali che è ipotesi ammissibile nella mera occasione di specializzazioni tecniche od artistiche.
In particolare, la determinazione evidenzia che:
- la normativa è indirizzata a garantire lâosservanza delle disposizioni poste a tutela della concorrenza, evitando un indiscriminato ricorso alla trattativa privata il cui utilizzo è tassativamente circoscritto.
- Lâ art. 24 della legge 109/1994 prevede anche il divieto di aggiudicazione con detta metodologia di scelta del contraente, se con esso aggiudicato il primo lotto.
- Di contro, e per altra fattispecie, rammenta che non può artificiosamente procedersi a fittizi accorgimenti al fine di pervenire allâaffidamento al contraente generale cui è legittimo ricorrere solo se la complessità dellâintervento richieda una âunica logica realizzativa e gestionaleâ, dovendosi previamente valutare le esigenze sottese ad ogni intervento, lâincremento di funzionalità che la contemporaneità dellâesecuzione garantisce.
Il giudice territoriale ha rammentato che lâaccorpamento in unico lotto deve trovare la giusta condizione nella funzionalità organizzativa dellâaggregazione laddove sia dimostrato e motivato che lâunicità procedurale va a beneficio degli interventi caratterizzati comunque da eterogeneità e diversificazione territoriale architettonica ed urbanistica.
Autore
Avv. M.T. Stringola
Data
venerdì 29 luglio 2005
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