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Indici della Rassegna

Titolo
Il frazionamento dell'opera presuppone l'autonoma fruibilità del singolo lotto e l'immediata utilizzazione pubblica del bene
Argomento
Opere pubbliche
Abstract
(Autorità di Vigilanza LL.PP., Determinazione luglio 2005; Tar Lazio, sent. marzo 2005)
Testo
Richiamato il R.D. 827/1924 e le norme che ivi consentono la separazione progettuale e contrattuale dell’opera pubblica nella sola ipotesi in cui possa essere di vantaggio per l’amministrazione, l’autorità passa ad analizzare l’evoluzione normativa e, nello specifico, l’art. 14 della legge 109/1994.

Detta disposizione ammette la fattività di realizzazione di più lotti di intervento laddove l’elaborazione progettuale preliminare sia riferita almeno all’intera opera, sia determinato l’intervento finanziario ed i lotti siano funzionali e tali da garantire la loro autonoma realizzazione e fruibilità.

A tal fine è d’obbligo acquisire idonea certificazione del responsabile del procedimento atto a garantire “l’idoneità dei lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intero intervento”.

E’ percorribile l’ipotesi della suddivisione in lotti solo se detta modalità può essere giusto motivo di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

La separazione in lotti non equivale all’appalto scorporato o esecuzione mediante appalti parziali che è ipotesi ammissibile nella mera occasione di specializzazioni tecniche od artistiche.

In particolare, la determinazione evidenzia che:

- la normativa è indirizzata a garantire l’osservanza delle disposizioni poste a tutela della concorrenza, evitando un indiscriminato ricorso alla trattativa privata il cui utilizzo è tassativamente circoscritto.

- L’ art. 24 della legge 109/1994 prevede anche il divieto di aggiudicazione con detta metodologia di scelta del contraente, se con esso aggiudicato il primo lotto.

- Di contro, e per altra fattispecie, rammenta che non può artificiosamente procedersi a fittizi accorgimenti al fine di pervenire all’affidamento al contraente generale cui è legittimo ricorrere solo se la complessità dell’intervento richieda una “unica logica realizzativa e gestionale”, dovendosi previamente valutare le esigenze sottese ad ogni intervento, l’incremento di funzionalità che la contemporaneità dell’esecuzione garantisce.

Il giudice territoriale ha rammentato che l’accorpamento in unico lotto deve trovare la giusta condizione nella funzionalità organizzativa dell’aggregazione laddove sia dimostrato e motivato che l’unicità procedurale va a beneficio degli interventi caratterizzati comunque da eterogeneità e diversificazione territoriale architettonica ed urbanistica.

Autore
Avv. M.T. Stringola
Data
venerdì 29 luglio 2005
 
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