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Indici della Rassegna

Titolo
La p.a. che non ha segnalato gli ostacoli sul bordo della strada è tenuta al risarcimento solo se non erano visibili
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. luglio 2005)
Testo

Il Fatto
Un automobilista, alla guida del proprio autocaravan, andava ad urtare contro un muretto posto sul lato destro della carreggiata e privo della segnalazione a strisce alterne bianche e nere.
L'automobilista proponeva ricorso al Giudice di Pace che condannava l'ANAS al risarcimento dei danni subiti dal proprietario dell'autocaravan.
Poichè il verdetto veniva ribaltato dal Tribunale, l'automobilista soccombente adiva la Corte Suprema.

Il Principio
I giudici della Cassazione hanno ritenuto che "per far valere la responsabilità extracontrattuale della p.a. per i danni subiti dall'utente a causa delle condizioni di manutenzione di una strada pubblica, esclusa l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., ed operando il generale criterio di imputazione di cui all'art. 2043 c.c., il danneggiato deve dimostrare che l'evento dannoso è eziologicamente ricollegabile ad un'insidia, e cioè ad una situazione caratterizzata, dal punto di vista obiettivo, dalla non visibilità del pericolo e, dal punto di vista soggettivo, dalla imprevedibilità, vale a dire dalla impossibilità di avvisare in tempo il pericolo per poterlo evitare".

Nella fattispecie concreta, dalle risultanze della CTU e dalla relativa documentazione depositata si poteva chiaramente dedurre l'inesistenza della c.d. insidia atteso che il muretto in cemento (contro cui si sarebbe verificata la collisione) era oggettivamente visibile per una serie di caratteristiche e circostanze:

• per le notevoli dimensioni del muro (cm. 40 di altezza, cm. 30 di spessore e m. 1,70 di altezza);

• per il suo colore più chiaro rispetto all'asfalto della strada;

• per la sua collocazione fuori della sede stradale, sul lato destro della carreggiata, ad una distanza di 30 cm dalla linea bianca continua;

• per l'ora mattutina nella quale si era verificato l'incidente.

Sulla base dei suesposti presupposti i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto sussistere una condotta di guida negligente ed imprudente del conducente atteso che se lo stesso avesse marciato all'interno delle strisce che delimitano la sede stradale avrebbe potuto agevolmente evitare il muretto laterale.

Accertata la colpa dell'automobilista è del tutto "irrilevante valutare l'omesa colorazione del muretto con strisce zebrate ai sensi dell'art. 175 del Regolamento del Codice della Strada sussistendo ragioni di incompatibilità logica tra la colpa del danneggiato e la nozione di insidia, essendo quest'ultima contraddistinta dai caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità del pericolo, che comportano necessariamente l'esclusione di qualunque colpa concorrente del danneggiato".

Concludendo, dalle considerazioni sopra esposte, si può agevolmente trarre il principio secondo cui la non conformità dello stato di manutenzione della strada pubblica è fonte di responsabilità della p.a. solo se determina l'insorgere di una situazione di pericolo, con i caratteri propri dell'insidia.

La violazione, pertanto, di norme sulla segnalazione degli ostacoli mediante opportuna colorazione non può essere di per sè fonte di responsabilità, occorrendo, invece, che l'omissione abbia determinato, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro una situazione di non visibilità oggettiva dell'ostacolo.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
mercoledì 10 agosto 2005
 
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