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Indici della Rassegna

Titolo
E' illegittimo l'uso generalizzato delle impronte digitali per il controllo delle presenze dei dipendenti
Argomento
Privacy
Abstract
(Garante per la Protezione dei dati personali, Parere luglio 2005)
Testo
Il Garante della privacy ha reputato non conforme a disposizione normativa l’uso dei dati biometrici per il controllo delle presenze dei dipendenti laddove possa farsi ricorso ad altri mezzi, comunque di efficacia e che rimangono nella esclusiva disponibilità del lavoratore.

I sistemi di rilevamento dei dati sono ammissibili solo se possono offrire una rigorosa garanzia dell’affidabilità ed integrità dei dati stessi (anche sulla scorta delle certificazione di omologa dei dispositivi che tengano conto delle valutazioni di comitati tecnici) e siano certe le misure di sicurezza a protezione della rete di comunicazione elettronica su cui detti dati debbono“ girare”.
E’ comunque necessaria la giusta valutazione degli interessi in gioco ed il provvedimento di affidamento a tecniche specifiche del controllo delle presenze deve rendere giustizia della necessità, proporzionalità, finalità e correttezza della metodologia prescelta, rapportando i previsti benefici agli effetti negativi presuntivamente ipotizzabili.

Se è vero che ogni datore di lavoro ha la piena discrezionalità nel sovrintendere al controllo dell’attività lavorativa, anche al fine della giusta e legittima retribuzione del lavoro prestato, è pur d’obbligo rispettare i principi di necessità e proporzionalità, di talchè l’utilizzo di detti dati può essere giustificato solo in relazione a finalità e contesto specifico mentre è dato disattendere e rigettare l’uso generalizzato ed incontrollato, al fine di prevenire anche utilizzo improprio od abuso del dato personale.

L’autorità, sulla scorta della possibilità di modalità alternative per l’accertamento di pari valenza probatoria, ma meno invasivo della dignità personale e libertà individuale e verificata la non garanzia della correttezza del trattamento, ha reputato non essere presenti i presupposti per concedere il detto controllo delle presenze.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 10 agosto 2005
 
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