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Indici della Rassegna

Titolo
L'inquadramento del dipendente a seguito dell'accoglimento del ricorso finalizzato all'assunzione produce effetti retroattivi giuridici e mai economici
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. luglio 2005)
Testo
? Il Principio

Il giudicato di annullamento del provvedimento di diniego della costituzione di un rapporto di lavoro dà diritto, in applicazione dell’ineludibile principio del sinallagma contrattuale, alla retrodatazione della nomina ai soli fini giuridici, mai a quelli economici.


Ciò però impone che la tardiva immissione in servizio, conseguente all’illegittimità del provvedimento di diniego, sia contemperata dalla ricostruzione della carriera ai fini giuridici e previdenziali cui è correlata l’attualità delle stessa posizione economica, posizione che deve essere speculare a quella posseduta dai colleghi dipendenti non colpiti dal provvedimenti negativo.

Al dipendente immesso in servizio tardivamente va riconosciuto il trattamento retributivo e previdenziale non iniziali della qualifica, ma quello riconosciuto ed in godimento per il congenito sviluppo della carriera quale automaticamente in evoluzione.

Ciò che non compete è la retribuzione per il periodo in cui il rapporto di lavoro non si è instaurato ma, a far data dalla sentenza dichiarativa dell’illegittima non ammissione, va determinata sia la posizione economica che quella previdenziale da rapportare all’attualità.

Al momento dell’instaurazione del rapporto di pubblico impiego al dipendente è dovuta la retribuzione come risultante a seguito degli scatti di anzianità e della progressione naturalmente sviluppatasi nel periodo di dilazione, senza alcun diritto ai relativi emolumenti pregressi.

La restituito in integrum è invece applicabile a fattispecie di interruzione del rapporto e mai di innovativa sua costituzione.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 10 agosto 2005
 
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