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Indici della Rassegna

Titolo
Le imprese possono partecipare alla gara anche se l'ATI è costituita dopo la preselezione
Argomento
Appalti
Abstract
(TAR Lazio, Sent. luglio 2005)
Testo

I concorrenti che sono intervenuti separatamente ed autonomamente nella fase di prequalificazione possono successivamente costituirsi in ATI proprio al fine di prendere parte alla susseguente fase della gara presentando un’unica e congiunta offerta.

E’ ammissibile e, quindi legittima - non risolvendosi in ipotesi di violazione dei principi di par condicio e del divieto di modifica soggettiva dei partecipanti alla procedura - la presentazione di offerta unica da parte di soggetti riunitisi in forma associata, seppur nella fase antecedente (di preselezione) della gara indetta con il metodo della licitazione privata fossero stati in aperta competizione ed avversari.

Il Tar, richiamando precedenti del Supremo Consesso, ha attribuito alla fase di prequalificazione autonomia funzionale, seppur connessa direttamente ed indissolubilmente alla seconda, per avere finalità di mera verifica della capacità di partecipazione.

La disposizione dell’art. 11 del D.Leg.vo 157/1995 ammette le imprese riunite “a presentare offerte”, determinando in detta formalità il limite per la legittima costituzione dell’ATI.

“La validità della costituzione va giudicata con esclusivo riguardo al momento della formulazione dell’offerta”.

La fase del procedimento di scelta del contraente nella licitazione privata è caratterizzata:

1 – dalla lettera d’invito, dal capitolato speciale che, in combinato, pongono le regole che disciplinano la fase di aggiudicazione in favori di soggetti già ritenuti meritevoli di partecipazione;

2 – dalla autonomia decisionale ai fini della presentazione dell’offerta da parte dei selezionati partecipanti che divengono qui contendenti ai fini della scelta dell’offerta;

3 – l’associazione temporanea non estingue la soggettività delle imprese già qualificate di talchè il raggruppamento non individua un soggetto diverso dalle imprese già e, quindi, non concretizza ipotesi di violazione del principio di immodificabilità soggettiva dei concorrenti.

La modificazione dei soggetti trova un limite invalicabile nell’avvio del procedimento di gara inteso quale indizione della seconda fase perché solo in detto stadio possono effettivamente ledersi i principi e di divieto di accordi e della segretezza della offerte.

Né l’ammissione della riunione dei partecipanti può essere motivo di lesione del principio della massima concorrenza, imparzialità e buon andamento, laddove le regole di partecipazione e soprattutto dei criteri di aggiudicazione siano successive alla prequalifica, eliminando così ogni dubbio circa la valutazione dell’opportunità dell’associazione.

Autore
Avv. M.Teresa Stringola
Data
mercoledì 17 agosto 2005
 
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