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Indici della Rassegna

Titolo
Sono da considerare concorsi interni solo quei procedimenti che comportano un passaggio nella medesima fascia funzionale
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Tar Lazio, sez. I, sent. 4 novembre 2004, n. 12370; Consiglio di stato, sez. IV, sent. 3 novembre 2004, n. 7107)
Testo
Superato l’iniziale e momentaneo periodo di incertezza, la magistratura - sia ordinaria, che amministrativa - sta concordemente addivenendo alla determinazione della giurisdizione amministrativa per le controversie in materia di concorsi, anche interni, del pubblico impiego.
Da ultimo, e dopo l’intervento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con il pronunciamento del 26 maggio 2004 n. 10183, anche il Consiglio di Stato si è orientato nel confermare per le procedure selettive interne la devoluzione della controversia al giudice amministrativo.

Con la sentenza in rassegna, il TAR del Lazio - dopo aver richiamato il preciso dettato della normativa di cui all’art. 63 del D.Leg.vo 165/2001, che conferma la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione presso la pubblica amministrazione - ha ripreso il principio secondo cui il passaggio ad una fascia funzionale superiore deve essere attuato secondo metodologie che garantiscano un selettivo accertamento delle capacità professionali e, quindi, mediante pubblico concorso.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del maggio 2004, ha delineato le ipotesi in cui possono racchiudersi le fattispecie concorsuali cui poter conformare la bipartizione della giurisdizione.

Ciò che, con l’occasione, preme segnalare e sottolineare è che non tutti i concorsi interni possono essere qualificati tali, dovendo, di contro, procedere ad un’analisi della loro finalità intrinseca.

Conseguentemente, accanto ai concorsi per soli candidati esterni, si sono annoverati i concorsi cui sono ammessi a partecipare candidati interni ed esterni, nonché i concorsi riservati a personale interno, per “passaggio ad aree funzionali diverse”.
In tutte dette ipotesi la controversia è riservata alla giurisdizione amministrativa.

All’AGO residua la giurisdizione nell’unica ipotesi in cui non si faccia luogo a passaggio funzionale all’interno della medesima fascia funzionale.

A tal proposito si richiama all’attenzione la precisazione della Cassazione laddove, al fine di operare la giusta valutazione ed individuazione delle ipotesi, va a riferirsi alla “qualifica” ossia al “livello funzionale di inquadramento” connotato da un complesso determinato di mansioni cui corrisponde un complesso altrettanto determinato di responsabilità.

Alle posizioni economiche all’interno delle fasce corrispondono mansioni di complessità sempre più crescenti che concretizzano distinte aree e fasce funzionali.

Conclusivamente il TAR del Lazio ha ritenuto che laddove la selezione, seppur interna, comporti un passaggio di qualifica, ovverosia una progressione verticale - confermata dal fatto che detta selezione è finalizzata alla copertura di posti vacanti, prevedendosi nuove assunzioni - si è nella indizione di una procedura concorsuale nel senso tecnico del termine e, quindi, la controversia deve essere riconosciuta al giudice amministrativo.

Netta è la distinzione tra passaggio di qualifiche e progressione economica nell’ambito della medesima area.
Di qui la scissione delle ipotesi concorsuali e la distinzione – superando la mera definizione - tra selezioni che consentono un mero incremento economico (mere selezioni interne) e selezioni che, per le modalità partecipative e finalità perseguite, realizzano un passaggio di funzioni, responsabilità, conseguendo livelli funzionali superiori (concorsi).
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 24 novembre 2004
 
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