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Indici della Rassegna

Titolo
Sospensione dei consiglieri comunali e provinciali
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. luglio 2005)
Testo

Nelle more del procedimento per lo scioglimento del consiglio comunale e provinciale, il prefetto, ai sensi dell’art. 141 comma 7, per motivi di grave ed urgente necessità può adottare un provvedimento di sospensione.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, il suddetto provvedimento, in ragione del suo contenuto ampiamente discrezionale, é sindacabile solo per palese illogicità e non necessita, quindi, di una estesa e dettagliata motivazione ex art. 3 L. 241/90.

I Giudici amministrativi nella sentenza in rassegna hanno ritenuto che i motivi indicati nel 7° comma dell’art. 141 D.lgs 267/00 di grave ed urgente necessità costituiscano i presupposti per legittimare il prefetto a sospendere gli organi rappresentativi del comune e provincia sussistendo situazioni di gravi violazioni dell’ordinamento o di impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli enti.

I Giudici hanno anche ravvisato che nel caso di sospensione del Consiglio Comunale non costituisce un obbligo giuridico il preventivo avviso dell’avvio del procedimento, tenuto conto che i motivi di grave ed urgente necessità sono in re ipsa e che nel caso di specie sono stati richiamati nel provvedimento impugnato.

Il Consiglio di Stato ha inoltre rigettato l’ulteriore eccezione sollevata dagli appellanti e relativa alla mancata indicazione del termine di efficacia del provvedimento di sospensione, rilevando che la durata non può superare comunque i 90 giorni come espressamente previsto dall’art. 141 comma 7 D.lgs 267/00.

Infine è stato altresì precisato che i provvedimenti di scioglimento o sospensione che riguardano i consigli comunali possono ritenersi riferiti a tutti gli organi che ne fanno parte e cioè Sindaco e Giunta.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
mercoledì 17 agosto 2005
 
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