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Indici della Rassegna

Titolo
Il censimento anagrafico a tutte le attività preparatorie per la gestione dei rifiuti rientrano nella qualificazione di "servizio pubblico"
Argomento
Servizi pubblici
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. luglio 2005)
Testo
Il censimento anagrafico nonché tutte le attività preparatorie per la gestione dei tributi (liquidazione e accertamento) - eccezion fatta per la firma degli atti a rilevanza esterna demandati al responsabile del servizio - rientrano nell’accezione del servizio pubblico.

Nel settore in analisi le forme organizzative di gestione dei tributi assumono rilievo le norme del D.leg.vo 446/1997 che all’art. 52 riconosce ai comuni e province la potestà di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, anche a mezzo forme associative di cui agli artt. 24 e segg.della legge 142/1990.

Conseguentemente, laddove si scelga di provvedere tramite terzi, dovrà procedersi all’affidamento alle aziende speciali secondo le norme di cui all’art. 22 comm3 , lett. c), ovvero, in ossequio delle disposizioni che governano l’affidamento dei servizi pubblici, a società a prevalente capitale pubblico i cui soci siano prescelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui al citato decreto legislativo; ovvero ancora ai soggetti di cui al citato albo, ai concessionari di cui al D.P.R. 43/1988 o alle società miste in osservanze delle disposizioni in materia di affidamento dei detti servizi pubblici.

L’affidamento alla società mista - seppur formalmente alternativo alla concessione - non è in contrasto con le “modalità più autoritative e organizzatorie del tipo concessorio” se questo è modellato sulle norma comunitarie.

Richiamando le disposizioni comunitarie del partenariato pubblico privato (PPP) è evincibile che rientrano in esso la cooperazioni tra pubblico ed impresa finalizzate al finanziamento, rinnovamento, gestione o fornitura di un servizio.
IL partenariato privato è contraddistinto dal rapporto contrattuale intercorrente tra le parti e lo si ritrova nell’appalto e concessione di opere pubbliche.

La concessione di servizio non ha proprio supporto nella normativa ed è più propriamente enucleabile nel partenariato istituzionalizzato e caratterizzata da cooperazione tra il settore pubblico ed il settore privato che si attua mediante la creazione di entità distinta (impresa compartecipata) cui è affidata la missione della fornitura del servizio.

E’ stata qualificata come “concessione esercitata sotto forma di società” affidata a seguito di procedura competitiva espletata antecedentemente alla costituzione del soggetto.
Detta forma si differenzia dal fenomeno dell’house providing per essere qui carente il controllo e la partecipazione pubblica totalitaria.

La violazione delle norme - di carattere imperativo, perché dirette a restringere l’ambito dell’autonomia negoziale degli enti - che fissano la modalità di affidamento del servizio e che non consentono per l’incombente la costituzione di società mista a prevalente capitale privato porta alla declaratoria della nullità assoluta della convenzione per la gestione del servizio; cui consegue il legittimo provvedimento di annullamento di ufficio (per l’interesse concreto ed attuale ed idoneo a sostanziare un intervento risolutorio rispetto al mero ripristino della legalità violata).

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 17 agosto 2005
 
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