Indici della Rassegna
Titolo
Accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali
Abstract
(Consiglio di stato, sent. settembre 2005)
Testo
Con la sentenza in esame, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto illegittimo il diniego di accesso agli atti opposto dallâamministrazione comunale ad un consigliere.
Il Consiglio di Stato ha precisato che il combinato disposto delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/00 e della L. 816/85 riconoscono ai consiglieri comunali per un migliore esercizio delle funzioni pubbliche un ampio diritto allâ informazione e un altrettanto diritto a prendere visione e ad estrarre copia degli atti amministrativi.
In materia di accesso agli atti da parte dei consiglieri non sussiste, pertanto, in capo agli uffici un potere di sindacare lâistanza inoltrata in relazione al nesso intercorrente tra lâoggetto della richiesta e le modalità di esercizio del munus espletato.
Il diritto di informazione, riconosciuto ad ogni consigliere, permette di prendere visione ed eventualmente di estrarre copia di atti o documenti relativi anche a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote.
Il Consiglio di Stato ha quindi ribadito che ogni limitazione allâesercizio del diritto sancito dallâart.43 D.lgs 267/00 interferisce con la potestà istituzionale attribuita al Consiglio comunale di sindacare la gestione dellâEnte al fine di garantire la trasparenza, la piena democraticità e il buon andamento dellâazione amministrativa.
Del resto la corte ha rilevato che lâattualità dellâinteresse allâaccesso non può essere confusa con lâattualità dei documenti chiesti in visione potendo sussistere lâesigenza dei consiglieri di conoscere approfonditamente pregresse vicende gestionali.
Si ravvisa comunque la necessità che la richiesta indichi lo status di consigliere dellâinteressato e sia formulata in modo dettagliato e specifico recando lâesatta indicazione degli estremi identificativi degli atti o comunque degli elementi che consentano lâindividuazione dellâoggetto dellâaccesso.
Il consigliere, del resto, non può abusare del diritto di informazione riconosciutogli dallâordinamento per scopi meramente emulativi e che sono causa di violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità .
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 16 settembre 2005
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