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Indici della Rassegna

Titolo
Accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di stato, sent. settembre 2005)
Testo
Con la sentenza in esame, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto illegittimo il diniego di accesso agli atti opposto dall’amministrazione comunale ad un consigliere.

Il Consiglio di Stato ha precisato che il combinato disposto delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/00 e della L. 816/85 riconoscono ai consiglieri comunali per un migliore esercizio delle funzioni pubbliche un ampio diritto all’ informazione e un altrettanto diritto a prendere visione e ad estrarre copia degli atti amministrativi.

In materia di accesso agli atti da parte dei consiglieri non sussiste, pertanto, in capo agli uffici un potere di sindacare l’istanza inoltrata in relazione al nesso intercorrente tra l’oggetto della richiesta e le modalità di esercizio del munus espletato.
Il diritto di informazione, riconosciuto ad ogni consigliere, permette di prendere visione ed eventualmente di estrarre copia di atti o documenti relativi anche a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote.

Il Consiglio di Stato ha quindi ribadito che ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art.43 D.lgs 267/00 interferisce con la potestà istituzionale attribuita al Consiglio comunale di sindacare la gestione dell’Ente al fine di garantire la trasparenza, la piena democraticità e il buon andamento dell’azione amministrativa.

Del resto la corte ha rilevato che l’attualità dell’interesse all’accesso non può essere confusa con l’attualità dei documenti chiesti in visione potendo sussistere l’esigenza dei consiglieri di conoscere approfonditamente pregresse vicende gestionali.

Si ravvisa comunque la necessità che la richiesta indichi lo status di consigliere dell’interessato e sia formulata in modo dettagliato e specifico recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti o comunque degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso.

Il consigliere, del resto, non può abusare del diritto di informazione riconosciutogli dall’ordinamento per scopi meramente emulativi e che sono causa di violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 16 settembre 2005
 
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