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Indici della Rassegna

Titolo
Comunicazione dell'avvio del procedimento
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(TAR Lazio, sentenza agosto 2005)
Testo
Nella sentenza in commento il giudice amministrativo regionale ribadisce il generalizzato dovere di comunicare al destinatario dell’atto l’avvio del procedimento ed interviene a sostegno della generalizzata applicabilità delle innovazioni apportate dalla legge 15/2005 alla disciplina del procedimento amministrativo (L. 241/1990).
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Il TAR lazio pronunciandosi su una complessa vicenda relativa alla demolizione di un immobile abusivo effettuata senza coinvolgere i titolari del diritto, ha ribadito come sussista anche in ipotesi l’obbligo per l’amministrazione di procedere alla comunicazione dell’avvio del procedimento.
Sul piano processuale e procedurale ha poi sottolineato la generalizzata e necessaria operatività dell’art. 21 octies, 2° comma, della legge 241/1990 (così come introdotto dalla legge n. 15/2005).

L’affermazione assume un primario rilievo in quanto impedisce in concreto l’annullabilità di quei provvedimenti emessi prima dell’entrata in vigore della riforma e che comunque si trovino ad essere pendenti innanzi all’autorità giudiziaria o comunque il giudizio non sia stato ancora proposto o concluso.

Nello specifico è considerato valido, in quanto non annullabile, il provvedimento amministrativo che “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato“ malgrado fosse stata posta in essere la lamentata mancata comunicazione.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 23 settembre 2005
 
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