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Indici della Rassegna

Titolo
Accesso agli atti delle società pubbliche
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza settembre 2005)
Testo

Prendendo riferimento dalla giurisprudenza consolidatasi nel tempo, da cui era dato aver contezza dell’applicabilità delle disposizioni dell’art. 23 della legge 241/1990 anche ai soggetti privati laddove fossero loro assegnate funzioni finalizzate alla realizzazione di interessi pubblici, l’adunanza richiama espressamente la disposizione dell’art. 1 della legge 15/2005 che esplicitamente prevede tra i soggetti assoggettabili alla detta normativa anche tutti coloro che svolgono attività di pubblico interesse (soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative).

Conseguentemente le società “partecipate”, ovvero quelle che per statuto sono vincolate al perseguimento di fini istituzionali cui attende l’ente pubblico sono soggette ai principi tutti di cui al 1° comma dell’art. 1 della legge 241/1990 come oggi in vigore ( economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità).
L’obbligo di ostensione non può trovare eccezione, infatti, se il soggetto privato gestisca pubblici servizi, laddove soprattutto i soci fondatori siano pubbliche amministrazioni e persegua finalità pubbliche.
Invero, l'art 23 l. n. 241 del 1990, nel testo sostituito dall'art. 4 l. 3 agosto 1999 n. 265, impone tra le altre, di garantire l'accesso indipendentemente dalla disciplina - pubblicistica o privatistica - cui è soggetto l'atto posto in essere, sempre che l'attività cui inerisce sia "pubblica" ossia volta al soddisfacimento degli interessi collettivi cui deve tendere il servizio.
L'attività amministrativa, connessa al diritto d'accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi collegata da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica, indipendentemente dalla veste societaria da questi assunta.
Autore
Avv. M.Teresa Stringola
Data
venerdì 23 settembre 2005
 
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