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Indici della Rassegna

Titolo
Annullamento aggiudicazione provvisoria
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza settembre 2005)
Testo
La recentissima decisione in commento fornisce importanti indicazioni in materia di appalti, in particolare interviene sulla querelle relativa alla possibilità di rideterminare la soglia di anomalia in ipotesi di esclusione dell’aggiudicatario provvisorio.
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Nell’ambito di una licitazione privata relativa all’affidamento di un appalto di lavori pubblici, si procedeva dopo l’aggiudicazione provvisoria alla verificazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando.
Verificato il mancato possesso di un requisito dichiarato dall’aggiudicataria, la Commissione di gara, anziché affidare l’appalto direttamente alla ditta che seguiva in graduatoria, riapriva la procedura di gara rideterminando la soglia di anomalia delle offerte ed aggiudicando i lavori ad altra impresa.
La dita non aggiudicataria censurava il contegno dell’Ente, ritenendo che in virtù del disposto di cui all’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 415/98 si sarebbe dovuto procedere alla aggiudicazione in suo favore.
Soltanto nell’ipotesi in cui la verifica si fosse rivelata negativa anche per il secondo concorrente si sarebbe dovuto procedere a rideterminare la nuova soglia di anomalia.
L’istanza giudiziale proposta veniva rigettata dal TAR e conseguentemente veniva proposto appello.
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Il Consiglio di Stato, analizzata la domanda, ritiene di dover rigettare l’istanza proposta dall’impresa.
I giudici del Supremo Consesso Amministrativo pur riconoscendo che il canone della semplificazione procedimentale imporrebbe alla P.A. di avvalersi della graduatoria provvisoria, ritengono legittima la scelta effettuata dalla stazione appaltante.

Sottolineano infatti che la ratio della norma citata da parte ricorrente sia quella di considerare come inesistente l’offerta dei soggetti che non hanno comprovato il requisito di partecipazione e comunque quella di evitare turbative che alterino il calcolo della media ed il controllo delle anomalie delle offerte.
L’aggiudicazione automatica al secondo concorrente appare necessaria soltanto negli appalti sottosoglia quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque (poiché in tal caso non si procede ad esclusioni automatiche e l’Amministrazione valuta discrezionalmente le migliori condizioni di mercato).

Al di fuori di questo caso, ove la P.A. non ritenga di indire nuova gara, ricalcola la soglia d’anomalia escludendo l’aggiudicatario provvisorio e procede alla nuova ed eventuale aggiudicazione.

Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 23 settembre 2005
 
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