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Indici della Rassegna

Titolo
Revoca del concorso: discrezionalità della P.A.
Argomento
Concorsi
Abstract
(TAR Lazio, sentenza 14 settembre 2005)
Testo
La decisione in commento conferma l’ormai tralaticio orientamento dei giudici amministrativi circa la discrezionalità della P.A. nella rideterminazione dell’organizzazione strutturale del personale.
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Secondo la consolidata giurisprudenza, la posizione del concorrente utilmente collocatosi in una graduatoria concorsuale è di mera aspettativa e non di diritto soggettivo. Alla Pubblica Amministrazione è riconosciuto il potere di non procedere alla nomina del vincitore.
Rientra nel novero della discrezionalità e capacità organizzativa di ogni Ente – in relazione anche delle esigenze territoriali oltre che agli obiettivi prepostisi nella programmazione ultra annuale – la rideterminazione della dotazione organica.
Pertanto solo l’Ente può definire le qualifiche più adatte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Ciò premesso e ribaditi i principi costituzionali di razionale distribuzione delle risorse e di economicità dell’azione amministrativa, la P.A. non può ritenersi vincolata nel tempo a decisioni e programmazioni organizzative pregresse che siano di ostacolo allo sviluppo razionale dell’attività e dei servizi.
Conseguentemente è legittimo il provvedimento del Comune che revoca il procedimento concorsuale pur dopo l’espletamento delle prove e la predisposizione della graduatoria, laddove nell’evoluzione dell’organizzazione si siano riformulate le esigenze delle risorse umane.
Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
lunedì 03 ottobre 2005
 
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