Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Poteri dell'organo politico in relazione ai procedimenti di gara ed al subappalto
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sentenza settembre 2005; TAR Sicilia, sentenza settembre 2005; TAR Veneto, sentenza agosto 2005)
Testo
Le puntuali pronunce in analisi chiariscono rilevanti questioni relative alla ripartizione delle competenze in materia degli organi politici e dirigenziali.
***
A) Ricordato che spettano alla giunta le funzioni di controllo e di indirizzo politico amministrativo, è illegittimo il provvedimento dell’organo politico che ha indetto la selezione per la scelta del contraente privato.
“L’individuazione di soggetto cui affidare un incarico professionale è atto di gestione” avulso da concetti propri della - e principi che regolano la – scelta politica.
La selezione è finalizzata infatti alla individuazione di professionisti/imprese che in possesso di obiettive qualità tecniche garantiscano la realizzazione del fine pubblico e la lineare e corretta esecuzione dell’opera pubblica.
L’attività dell’organo politico, per essere ad esso demandato l’indirizzo e l’espressione della volontà, deve essere finalizzata alla mera delineazione delle linee guida e degli scopi da perseguire.
L’individuazione delle procedure di gara e di delineazione delle modalità operative per la determinazione del contraente o professionista titolare di capacità professionali ed esperienza tale da garantire la redazione e l’oculatezza degli strumenti di pianificazione territoriale non può che essere atto dirigenziale, organo questo su cui ricadono le responsabilità della irregolarità del procedimento di gara e/o della individuazione dei criteri di selezione.
B) L’avviso di selezione non è immediatamente lesivo poiché il pregiudizio deriva solo laddove l’esito della selezione non sia favorevole a chi ne constata la conformità a norma.
Cosicché la partecipazione alla gara/selezione non può essere intesa quale acquiescenza al bando e all’atto di selezione. C) C) C) L’atto gestionale postula e comporta ogni decisione del corpo del contratto già stipulato, di talché l’autorizzazione al subappalto, per essere priva della connotazione propria dell’atto di indirizzo e/o di controllo politico amministrativo, è da riconoscere in capo all’organo amministrativo (dirigente).
Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
lunedì 03 ottobre 2005
 
Valuta questa Pagina
stampa