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Indici della Rassegna

Titolo
Indicazione del conducente alla guida in ipotesi di non immediata contestazione
Argomento
Codice della Strada
Testo
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 184 del 21/09/2005, sembra avviarsi alla conclusione il travagliato iter che ha coinvolto la disposizione di cui all’art. 126 bis del Codice della Strada.
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Come è chiaro, inizialmente le innovate disposizioni di cui al D.Lgs 285/1992 prescrivevano la sottrazione dei così detti punti a carico del proprietario del veicolo nell’ipotesi in cui non fosse stato possibile procedere ad una contestazione immediata dell’infrazione e/o comunque non fosse stato comunicato entro 30 giorni il nominativo del soggetto che si trovava in quel momento alla guida, sommando tra l’altro a questa sanzione di tipo personale una di carattere pecuniario (357,00 euro).
Con l’intervenuto della pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 27/2005) è stata acclarata l’illegittimità costituzionale della disposizione che prevedeva la sottrazione dei punti al proprietario del veicolo in ipotesi di mancata individuazione delle generalità di colui che fosse l’effettivo trasgressore.
Dubbi e perplessità permanevano in merito all’aspetto sanzionatorio/pecuniario relativo al caso in cui il proprietario del veicolo non avesse ottemperato all’ordine di comunicare chi al momento del rilevamento fosse alla guida del mezzo.
Con il decreto legge 184 del 21/09/2005 si è cercato di intervenire sulla materia riordinando il considerato aspetto.
In ipotesi si sancisce – e quindi si ribadisce – l’obbligo per il proprietario del veicolo di comunicare entro 60 gg (non più 30) all’Organo accertatore il nominativo di colui che era alla guida al momento del rilevamento (si pensi alle ipotesi in cui sia derogato l’obbligo di contestazione immediata).
La mancata delazione non determina più l’automatica decurtazione dei punti (sentenza C.Costituzionale citata), ma “soltanto” una pena pecuniaria stabilita attualmente in euro 250 (rispetto ai precedenti 357 euro). Rilevante novità rispetto al passato è la “possibilità” per il proprietario del veicolo di non ricordare o comunque di non poter conoscere chi al momento dell’infrazione era alla guida del proprio veicolo.
In tale ipotesi la mancata indicazione del trasgressore/conducente dovrà però essere supportata da un giustificato e documentato motivo, pena l’applicazione della riferita penalità (250 euro).
Nell’immediatezza si rileva la necessità di attendere l’emanazione dei decreti ministeriali attuativi e delle prime pronunce giurisprudenziali sì da poter definire con certezza l’effettiva portata della norma considerata.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
lunedì 03 ottobre 2005
 
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