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Indici della Rassegna

Titolo
Nessun politico nella commissione edilizia
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Tar Piemonte, sent. n. 657/2005; Consiglio di Stato, parere giugno 2003)
Testo
Il Tar Piemonte, nella sentenza in rassegna, ha recentemente ribadito alcuni principi fondamentali disciplinanti l’azione amministrativa. Il giudizio in questione trae origine dall’impugnazione del permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di un capannone per deposito di automezzi.

Tra i motivi di censura sollevati dai ricorrenti, l’aspetto determinante, ai fini della decisione della controversia, è risultato il parere della commissione edilizia in relazione alla composizione e alla natura di quest’ultima.

Il parere della commissione rientra fra quei subprocedimenti i cui esiti sono di rilevanza esterna ed impugnabili unitariamente al provvedimento finale.
La recente normativa in materia di edilizia DPR 380/01, ha mantenuto in vita l’istituto rinviando per la disciplina della stessa a quanto statuito dal regolamento edilizio di ciascun comune.

La Corte ha dovuto rilevare le profonde innovazioni normative che hanno introdotto nell’ordinamento il principio di portata generale della netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo, spettanti agli organi politici e di governo, e quelle di gestione proprie dei dirigenti.

Ne consegue che la presenza di organi politici nella commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall’assetto normativo attuale.
Nell’ipotesi in cui la presenza sia ancora prevista nei regolamenti comunale sarà pertanto necessario provvedere ad una loro modificazione.

A seguito delle innovazioni introdotte con il DPR 380/01, la commissione edilizia ha perso quindi il suo carattere di organo necessario dal momento che alla concessione si sostituisce il permesso di costruire rilasciato dal dirigente responsabile del competente ufficio comunale.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
lunedì 19 settembre 2005
 
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