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Indici della Rassegna

Titolo
La sentenza della Corte Costituzionale 204/2004 non ha inciso sull'art. 43 del T.U. Espropri: conseguenze
Argomento
Espropri
Abstract
(TAR Calabria, sentenza agosto 2005)
Testo
Il D.Leg.vo 325/2001 contiene norme di rango primario non incise, neppure indirettamente, dal pronunciamento del Giudice delle leggi (sentenza 204/2004) per non essere riconoscibili nell’ordinamento italiano ipotesi di incostituzionalità implicita.

Il nostro ordinamento prevede, infatti, che con la sentenza di incostituzionalità sia data manifesta e giusta contezza delle norme contrarie a costituzione, dichiarandone l’illegittimità ed espressamente indicando anche le disposizioni che risultano incise dalla illegittimità derivata per conseguenza della decisione adottata.

Alcuni giudicanti hanno sollevato eccezione di contrasto costituzionale della norma dell’art. 53 del T.U. espropri che riconosce la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

L’attribuzione al giudice amministrativo di diritti non soggetti a degradazione parrebbe in contrasto con la norma dell’art. 103 della Costituzione.

Contrario a detto indirizzo è il Tar Calabria: la normativa di cui al D.Leg.vo 325/2001 attribuisce rilevanza anche ai meri comportamenti finalizzati all’utilizzo del bene per scopi pubblici, identificando anche in dette fattispecie la funzione amministrativa e tale da produrre i medesimi effetti degradatori dei provvedimenti tipici e nominati.

1 - L’art. 43 del citato testo unico espropri, nello specifico, consente di attribuire rilevanza sostanziale e processuale all’attività materiale, seppur non supportati dalla forma e tipicità espropriativa, ma finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica.
Solo la peculiare finalità è il giusto connotato per la determinazione della giurisdizione amministrativa, misconoscendo rilevanza alla bipartizione provvedimento/mero comportamento.
Di contro è palese che il “comportamento” cui si riferisce l’art. 53 del citato testo unico - e conseguenti sue applicazioni - è espressione di attività ontologicamente riconducibili al potere ablatorio.

2 - E’ da considerare superato l’istituto di formazione giurisdizionale dell’accessione invertita
L’art. 43 del T.U., infatti, pone quale condizione per il trasferimento della proprietà del bene privato - irreversibilmente modificato ed utilizzato, a cagione della realizzazione dell’opera pubblica, in carenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio ovvero dichiarativo della pubblica utilità - l’adozione di provvedimento discrezionale.
Si esclude – giusta censura della Corte europea dei diritti dell’uomo - che il trasferimento del bene possa essere immediata ed automatica conseguenza dell’irreversibile trasformazione del bene.

3 - Detta disposizione per essere di natura processuale ha applicazione immediata e,quindi, richiamabile in tutte le ipotesi, anche in corso alla data di entrata in vigore del T.U. ( 30 giugno 2003).
Autore
Avv. M.T. Stringola
Data
venerdì 19 agosto 2005
 
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