Indici della Rassegna
Titolo
La sentenza della Corte Costituzionale 204/2004 non ha inciso sull'art. 43 del T.U. Espropri: conseguenze
Abstract
(TAR Calabria, sentenza agosto 2005)
Testo
Il D.Leg.vo 325/2001 contiene norme di rango primario non incise, neppure indirettamente, dal pronunciamento del Giudice delle leggi (sentenza 204/2004) per non essere riconoscibili nellâordinamento italiano ipotesi di incostituzionalità implicita.
Il nostro ordinamento prevede, infatti, che con la sentenza di incostituzionalità sia data manifesta e giusta contezza delle norme contrarie a costituzione, dichiarandone lâillegittimità ed espressamente indicando anche le disposizioni che risultano incise dalla illegittimità derivata per conseguenza della decisione adottata.
Alcuni giudicanti hanno sollevato eccezione di contrasto costituzionale della norma dellâart. 53 del T.U. espropri che riconosce la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità .
Lâattribuzione al giudice amministrativo di diritti non soggetti a degradazione parrebbe in contrasto con la norma dellâart. 103 della Costituzione.
Contrario a detto indirizzo è il Tar Calabria: la normativa di cui al D.Leg.vo 325/2001 attribuisce rilevanza anche ai meri comportamenti finalizzati allâutilizzo del bene per scopi pubblici, identificando anche in dette fattispecie la funzione amministrativa e tale da produrre i medesimi effetti degradatori dei provvedimenti tipici e nominati.
1 - Lâart. 43 del citato testo unico espropri, nello specifico, consente di attribuire rilevanza sostanziale e processuale allâattività materiale, seppur non supportati dalla forma e tipicità espropriativa, ma finalizzata alla realizzazione dellâopera pubblica.
Solo la peculiare finalità è il giusto connotato per la determinazione della giurisdizione amministrativa, misconoscendo rilevanza alla bipartizione provvedimento/mero comportamento.
Di contro è palese che il âcomportamentoâ cui si riferisce lâart. 53 del citato testo unico - e conseguenti sue applicazioni - è espressione di attività ontologicamente riconducibili al potere ablatorio.
2 - Eâ da considerare superato lâistituto di formazione giurisdizionale dellâaccessione invertita
Lâart. 43 del T.U., infatti, pone quale condizione per il trasferimento della proprietà del bene privato - irreversibilmente modificato ed utilizzato, a cagione della realizzazione dellâopera pubblica, in carenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio ovvero dichiarativo della pubblica utilità - lâadozione di provvedimento discrezionale.
Si esclude â giusta censura della Corte europea dei diritti dellâuomo - che il trasferimento del bene possa essere immediata ed automatica conseguenza dellâirreversibile trasformazione del bene.
3 - Detta disposizione per essere di natura processuale ha applicazione immediata e,quindi, richiamabile in tutte le ipotesi, anche in corso alla data di entrata in vigore del T.U. ( 30 giugno 2003).
Autore
Avv. M.T. Stringola
Data
venerdì 19 agosto 2005
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