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Indici della Rassegna

Titolo
Ricorso a consulenze esterne: limiti per gli incarichi a soggetti esterni
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte dei Conti, Abruzzo, sent. 28 ottobre 2004, n. 750)
Testo
? Il Fatto
La sentenza della Corte dei Conti in epigrafe attiene al ricorso proposto dal Sostituto Procuratore Generale della Regione Abruzzo nei confronti del Sindaco e di quattro amministratori comunali (componenti della Giunta municipale) rei d’aver cagionato danno erariale al Comune attraverso l’approvazione di un’illegittima delibera comunale.

Questo provvedimento affidava un incarico di collaborazione esterna ad un geometra da destinare all’Ufficio tecnico comunale, per la predisposizione d’atti e provvedimenti e per l’esercizio dei servizi relativi all’attività del predetto ufficio.
La delibera e la relativa spesa comportata dalla sua esecuzione, ad avviso della Procura Regionale (posizione confermata poi dalla sentenza della Corte dei Conti) non sarebbero state suffragate dalla necessaria legittimità, essendo connotate da palese contrarietà alla legge e alla giurisprudenza in materia.

L’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede, infatti, che alle amministrazioni pubbliche sia consentito ricorrere legittimamente alle consulenze esterne solo per esigenze cui non si possa far fronte con il personale in servizio, disponendo, oltretutto, che gli incarichi individuali debbano essere conferiti ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; disposizione non rispettata dalla delibera comunale citata.
Gli elementi posti in luce dalla Procura Regionale per l’imputazione della responsabilità amministrativa e per dare fondamento alla pretesa di risarcimento mostrano l’illegittimità dell’atto, in particolare:
- l’incarico in questione non riguardava lo svolgimento di servizi necessari all’ente per “esigenze cui non possono far fronte con personale di servizio”;
- la consulenza affidata al geometra non era caratterizzata da un’elevata professionalità del consulente medesimo;
- l’incarico era del tutto assimilabile a una forma di collaborazione continuativa.

Il ricorso proposto dal Sostituto Procuratore generale veniva accolto e i convenuti condannati al pagamento della somma relativa al danno erariale causato al Comune.

? Il Principio
L’art. 51, comma 7, della legge n. 142/90 prevede che “per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”.

L’art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 prevede che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.

Le disposizioni citate e la giurisprudenza in materia, hanno la finalità comune di evitare che per le attività rientranti nei compiti ordinari dell’ente si crei una struttura parallela rispetto a quella del personale organico.

È illegittimo, perciò, un provvedimento comunale che affidi un incarico di collaborazione esterna senza rispettare i seguenti criteri:

- “l’incarico deve essere disposto con deliberazione della Giunta comunale, su proposta dell’Assessore alle politiche del personale, sentito l’assessore competente;
- la deliberazione deve essere adeguatamente motivata, in relazione al carattere eccezionale dell’incarico, cui si può ricorrere nei limiti di stretta necessità;
- l’incarico deve essere conferito per obiettivi o compiti determinati, coerenti con gli obiettivi prefissati dalla stessa amministrazione;
- l’incarico deve essere conferito per tempo determinato;
- l’incarico deve avere un alto contenuto di professionalità, o provata competenza, che deve risultare da un curriculum;
- deve essere accertato che ai suddetti obiettivi o compiti non era possibile far fronte con personale di servizio”.

Per quanto premesso, sussistono gli estremi della “colpa grave” per gli amministratori di un ente locale che adottino una delibera per conferimento di incarico di consulenza esterna fuori dai casi stabiliti dalla legge. Conseguentemente, il provvedimento di conferimento dell'incarico, nella sua esecutività, arreca un danno economico all’ente locale.

L'ente locale aveva giustificato l'inserimento della delibera comunale nel novero delle “scelte discrezionali” sulla base di valutazioni di tipo aziendalistico secondo cui l'operato della p.a. avrebbe procurato un notevole risparmio economico per l’amministrazione stessa.
I Giudici, hanno ritenuto, di contro, che nella P.A. è consentito parlare di economicità e di efficienza di gestione soltanto nel rispetto delle norme fissate dalla legge o da altra fonte analoga (art. 97 cost.). Nello specifico,“il pubblico amministratore gestisce i soldi della comunità e non può non attenersi alle regole fissate specificatamente da legislatore, quant’anche, in astratto, se ne possa contestare la loro opportunità ed efficacia”.
Autore
Massimiliano Chiarini
Data
giovedì 18 novembre 2004
 
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