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Titolo
Ricorso a consulenze esterne: limiti per gli incarichi a soggetti esterni
Abstract
(Corte dei Conti, Abruzzo, sent. 28 ottobre 2004, n. 750)
Testo
? Il Fatto
La sentenza della Corte dei Conti in epigrafe attiene al ricorso proposto dal Sostituto Procuratore Generale della Regione Abruzzo nei confronti del Sindaco e di quattro amministratori comunali (componenti della Giunta municipale) rei dâaver cagionato danno erariale al Comune attraverso lâapprovazione di unâillegittima delibera comunale.
Questo provvedimento affidava un incarico di collaborazione esterna ad un geometra da destinare allâUfficio tecnico comunale, per la predisposizione dâatti e provvedimenti e per lâesercizio dei servizi relativi allâattività del predetto ufficio.
La delibera e la relativa spesa comportata dalla sua esecuzione, ad avviso della Procura Regionale (posizione confermata poi dalla sentenza della Corte dei Conti) non sarebbero state suffragate dalla necessaria legittimità , essendo connotate da palese contrarietà alla legge e alla giurisprudenza in materia.
Lâart. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede, infatti, che alle amministrazioni pubbliche sia consentito ricorrere legittimamente alle consulenze esterne solo per esigenze cui non si possa far fronte con il personale in servizio, disponendo, oltretutto, che gli incarichi individuali debbano essere conferiti ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; disposizione non rispettata dalla delibera comunale citata.
Gli elementi posti in luce dalla Procura Regionale per lâimputazione della responsabilità amministrativa e per dare fondamento alla pretesa di risarcimento mostrano lâillegittimità dellâatto, in particolare:
- lâincarico in questione non riguardava lo svolgimento di servizi necessari allâente per âesigenze cui non possono far fronte con personale di servizioâ;
- la consulenza affidata al geometra non era caratterizzata da unâelevata professionalità del consulente medesimo;
- lâincarico era del tutto assimilabile a una forma di collaborazione continuativa.
Il ricorso proposto dal Sostituto Procuratore generale veniva accolto e i convenuti condannati al pagamento della somma relativa al danno erariale causato al Comune.
? Il Principio
Lâart. 51, comma 7, della legge n. 142/90 prevede che âper obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità â.
Lâart. 6 del D.Lgs. n.165/2001 prevede che âper esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazioneâ.
Le disposizioni citate e la giurisprudenza in materia, hanno la finalità comune di evitare che per le attività rientranti nei compiti ordinari dellâente si crei una struttura parallela rispetto a quella del personale organico.
à illegittimo, perciò, un provvedimento comunale che affidi un incarico di collaborazione esterna senza rispettare i seguenti criteri:
- âlâincarico deve essere disposto con deliberazione della Giunta comunale, su proposta dellâAssessore alle politiche del personale, sentito lâassessore competente;
- la deliberazione deve essere adeguatamente motivata, in relazione al carattere eccezionale dellâincarico, cui si può ricorrere nei limiti di stretta necessità ;
- lâincarico deve essere conferito per obiettivi o compiti determinati, coerenti con gli obiettivi prefissati dalla stessa amministrazione;
- lâincarico deve essere conferito per tempo determinato;
- lâincarico deve avere un alto contenuto di professionalità , o provata competenza, che deve risultare da un curriculum;
- deve essere accertato che ai suddetti obiettivi o compiti non era possibile far fronte con personale di servizioâ.
Per quanto premesso, sussistono gli estremi della âcolpa graveâ per gli amministratori di un ente locale che adottino una delibera per conferimento di incarico di consulenza esterna fuori dai casi stabiliti dalla legge. Conseguentemente, il provvedimento di conferimento dell'incarico, nella sua esecutività , arreca un danno economico allâente locale.
L'ente locale aveva giustificato l'inserimento della delibera comunale nel novero delle âscelte discrezionaliâ sulla base di valutazioni di tipo aziendalistico secondo cui l'operato della p.a. avrebbe procurato un notevole risparmio economico per lâamministrazione stessa.
I Giudici, hanno ritenuto, di contro, che nella P.A. è consentito parlare di economicità e di efficienza di gestione soltanto nel rispetto delle norme fissate dalla legge o da altra fonte analoga (art. 97 cost.). Nello specifico,âil pubblico amministratore gestisce i soldi della comunità e non può non attenersi alle regole fissate specificatamente da legislatore, quantâanche, in astratto, se ne possa contestare la loro opportunità ed efficaciaâ.
Autore
Massimiliano Chiarini
Data
giovedì 18 novembre 2004
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