Indici della Rassegna
Titolo
Responsabilità contabile per illegittimità delle procedure espropriative
Abstract
(Corte dei Conti, Sez. Calabria, sent. luglio 2005; Corte dei Conti, Sez. Sicilia, sent. luglio 2005; Corte dei Conti, Sez. Campania)
Testo
Lâespropriazione è istituto eccezionale che incide sulla libertà della persona sottraendole il più esclusivo diritto della sfera patrimoniale, ovverosia il diritto di proprietà costituzionalmente garantito.
Lâincomprimibilità del diritto di proprietà è valore di doverosa percepibilità per chiunque, a maggior ragione se soggetto investito di una carica pubblica, seppur non possa pretendersi che il legale rappresentante di una amministrazione locale sia tenuto a conoscere il procedimento espropriativo nei singoli passaggi procedurali.
Certo è opinione comune che nella procedura ablatoria, per la sua incidenza negativa sul bene privato, debbano essere osservate le regole e le condizioni formali e sostanziali legislativamente previste con attenzione massima da perte dei soggetti investiti dei pubblici poteri.
Seppur nel vigore dei principi di scissione dei poteri politico/amministrativo e gestionale al sindaco è addebitabile lâomessa attività di vigilanza e di controllo sulle carenze procedimentali dellâapparato burocratico, soprattutto laddove detta carenze siano note e per lâ ampiezza del fenomeno espropriativo e per le stesse segnalazioni effettuate dallâapparato burocratico e per il contenzioso che grava sullâente.
Ogni omissione finalizzata allâadozione di interventi correttivi, propositivi o innovativi del detto apparato, fa ricadere sullâorgano di vertice politico la responsabilità âper culpa in eligendo e vigilandoâ delle conseguenze economico finanziarie, da un lato, ed amministrative, dallâaltro.
Lâaddebitabilità al sindaco dellâevento dannoso è correlata e commisurata, quindi, alla speculare azione/omissione dellâapparato istituzionale/burocratico.
La colpa grave, comunque, non è immediata conseguenza della violazione dellâobbligo di provvedere, ma si concretizza nella âtrascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose ovvero dallâinesistenza di dubbi interpretativi circa il precetto violatoâ.
Né possono essere giusti motivi di esimente la difficoltà finanziaria in cui lâente versa, laddove ogni intervento innovativo, realizzativo deve trovare in bilancio la necessaria copertura finanziaria in tutti i suoi aspetti.
Autore
Avv. M.T. Stringola
Data
venerdì 19 agosto 2005
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