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Indici della Rassegna

Titolo
Responsabilità contabile per illegittimità delle procedure espropriative
Argomento
Espropri
Abstract
(Corte dei Conti, Sez. Calabria, sent. luglio 2005; Corte dei Conti, Sez. Sicilia, sent. luglio 2005; Corte dei Conti, Sez. Campania)
Testo
L’espropriazione è istituto eccezionale che incide sulla libertà della persona sottraendole il più esclusivo diritto della sfera patrimoniale, ovverosia il diritto di proprietà costituzionalmente garantito.

L’incomprimibilità del diritto di proprietà è valore di doverosa percepibilità per chiunque, a maggior ragione se soggetto investito di una carica pubblica, seppur non possa pretendersi che il legale rappresentante di una amministrazione locale sia tenuto a conoscere il procedimento espropriativo nei singoli passaggi procedurali.

Certo è opinione comune che nella procedura ablatoria, per la sua incidenza negativa sul bene privato, debbano essere osservate le regole e le condizioni formali e sostanziali legislativamente previste con attenzione massima da perte dei soggetti investiti dei pubblici poteri.

Seppur nel vigore dei principi di scissione dei poteri politico/amministrativo e gestionale al sindaco è addebitabile l’omessa attività di vigilanza e di controllo sulle carenze procedimentali dell’apparato burocratico, soprattutto laddove detta carenze siano note e per l’ ampiezza del fenomeno espropriativo e per le stesse segnalazioni effettuate dall’apparato burocratico e per il contenzioso che grava sull’ente.

Ogni omissione finalizzata all’adozione di interventi correttivi, propositivi o innovativi del detto apparato, fa ricadere sull’organo di vertice politico la responsabilità “per culpa in eligendo e vigilando” delle conseguenze economico finanziarie, da un lato, ed amministrative, dall’altro.

L’addebitabilità al sindaco dell’evento dannoso è correlata e commisurata, quindi, alla speculare azione/omissione dell’apparato istituzionale/burocratico.

La colpa grave, comunque, non è immediata conseguenza della violazione dell’obbligo di provvedere, ma si concretizza nella “trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose ovvero dall’inesistenza di dubbi interpretativi circa il precetto violato”.

Né possono essere giusti motivi di esimente la difficoltà finanziaria in cui l’ente versa, laddove ogni intervento innovativo, realizzativo deve trovare in bilancio la necessaria copertura finanziaria in tutti i suoi aspetti.

Autore
Avv. M.T. Stringola
Data
venerdì 19 agosto 2005
 
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