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Indici della Rassegna

Titolo
Ogni concorrente può avere titolo a far annullare la gara anche "sanzionando" la composizione della commissione
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. ottobre 2005)
Testo
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La pronuncia del Consiglio di Stato in rassegna esterna rilevanti considerazioni sul tema delle procedure di aggiudicazione.

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1. Se è vero, infatti, che l’interesse di ogni concorrente che partecipa ad una gara è l’aggiudicazione dei lavori o del servizio, è vero anche che ogni candidato può impugnare la procedura denunciandone i vizi laddove possa ritenersi ingiustamente leso.

Conseguentemente, lo stesso, può richiedere l’annullamento del provvedimento lesivo per essere titolare di un interesse strumentale alla ripetizione della gara, oltre che per acquisire il bene della vita cui ambisce (aggiudicazione), anche per ottenere il risarcimento del danno assuntivamente patito.

Difatti, la reintegra per equivalente è una delle possibili forme per ottenere giustizia laddove la reintegra in forma specifica (aggiudicazione) sia non più praticabile.
Il giudice amministrativo è chiamato in ipotesi ad esperire una valutazione complessiva sulla comparazione degli interessi pubblici e privati eventualmente connessi.

2. La Commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi deve essere composta da un numero minimo di tre tecnici esperti nella materia del concorso o dell’appalto, affidando la presidenza al dirigente che abbia i detti requisiti.

“In difetto di specifiche professionalità nell’ambito della dirigenza dovrà farsi ricorso ad una commissione di 5 membri”.
L’esperienza richiesta va determinata in stretta correlazione con il bene che si mira a conseguire con la gara “ed a ciò deve inerire il bagaglio di conoscenza ed efficienza richiesto dalla normativa” richiamando in proposito sia i principi della Corte Costituzionale 453/1990 che del Consiglio di Stato 1408 / 2004.

Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
martedì 11 ottobre 2005
 
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