Indici della Rassegna
Titolo
Telefonia mobile: il Comune non può prescrivere distanze minime da rispettare ai fini dell'installazione
Abstract
(Tar Napoli, sent. settembre 2005)
Testo
Ai sensi dell'art. 87, comma 3, D.Lgs. 1 Agosto 2003, n. 259, recante il c.d. Codice delle Comunicazioni, spetta allo Stato fissare i limiti di esposizione elettromagnetica mediante un generalizzato divieto di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero l'introduzione di atti che, pur essendo tipicamente urbanistici - attinenti alle distanze, altezze e così via - non siano in realtà funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo.
Gli Enti Locali, per contro, nell'ambito della funzione di definizione degli obiettivi di qualità , possono solo fissare criteri localizzativi specifici (come ad esempio divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido), ma non possono introdurre misure cautelari generiche ed eterogenee, quali la prescrizione di distanze minime da rispettare ai fini della detta installazione.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 11 ottobre 2005
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