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Indici della Rassegna

Titolo
Limiti di applicabilità dell'art. 43 del TU ESPROPRI: giurisdizione amministrativa
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(TAR Lazio, sent. settembre 2005; TAR Lazio,TAR Lazio II, settembre 2005)
Testo

1) Il Tar del Lazio, con i provvedimenti di cui in epigrafe, ha fatto proprio il principio statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza emessa dall’Adunanza Plenaria 2 del 29/4/2005 (già oggetto di commento nella precedente rassegna n. 21/2005).

Partendo dai pronunciamenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo – in base ai quali si è censurata la giurisprudenza italiana che faceva scaturire l’acquisto del diritto di proprietà dall’atto illecito (occupazione illegittima) - lo Stato italiano ha emanato la norma di cui all’art. 43 del DPR 327/2001.

Detta disposizione è volta ad evitare che la P.A. sia tenuta alla restituzione del bene illegittimamente occupato per la realizzazione dell’opera pubblica, attribuendo il potere di emanare idoneo provvedimento con cui acquisisca al patrimonio l’immobile previo (o contestuale) risarcimento dei danni provocati al privato.

La disposizione in parola trova applicazione – secondo il giudice territoriale – solo laddove non si siano ancora perfezionati gli effetti espropriativi dell’accessione invertita.
Né vale procedere al rinnovo della procedura espropriativa atteso che i provvedimenti ablatori emessi successivamente al perfezionarsi dell’occupazione appropriativa od espropriazione di fatto sono del tutto inefficaci.

La norma di cui all’art. 43 del T.U., quindi, non consentirebbe la sanatoria per le ipotesi di accessione invertita già intervenuta alla data della sua entrata in vigore non avendo efficacia retroattiva anche e soprattutto in considerazione dell’espressa discrezionalità riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di acquisire la proprietà del bene.

La detta acquisizione ha efficacia ex nunc e quindi produce effetti solo a far data dall’adozione del provvedimento.
***


2) Il primo giudice nell’uniformandosi all’orientamento della IV sez. del Consiglio di Stato e dell’Adunanza Plenaria (4/2005), afferma come debba rimanere devoluta al giudice Amministrativo la domanda diretta al risarcimento dei danni laddove “il comportamento di impossessamento sia conseguenza di provvedimento amministrativo ancorché viziato”; infatti “l’attività materiale esecutiva di provvedimenti amministrativi anche se illegittimi rientra nell’alveo dell’attività provvedimentale”.

Sono escluse dalla giurisdizione amministrativa soltanto le ipotesi di comportamento materiale assunto in totale carenza di potere ovvero sia in carenza di un provvedimento amministrativo.


3) In ipotesi il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine quinquennale ed il dies a quo, coincidente con la consumazione dell’illecito, va individuato nell’irreversibile trasformazione dell’immobile e nella sua destinazione pubblica.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
martedì 11 ottobre 2005
 
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