Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Tutte le controversie aventi ad oggetto tributi appatengono alla giurisdizione tributaria
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. settembre 2005)
Testo

Il Fatto

Una contribuente citava in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, il Comune di Bari per ottenere la restituzione della somma € 444,48 quale importo versato in eccedenza a titolo di imposta ICI.

In particolare, l'attrice sosteneva di aver versato al suindicato Comune l'ICI per n. 7 fabbricati di sua proprietà ma, in seguito il Comune di Modugno reclamava il pagamento dell'imposta ICI relativa ad uno dei 7 fabbricati per essere ubicato, non nel Comune di Bari - come erroneamente ritenuto dall'attrice - ma nel Comune di Modugno.

La ricorrente, pagata regolarmente l'imposta al Comune di Modugno, richiedeva, al Comune di Bari, il rimborso della somma di € 444.48 versata per l'ICI del medesimo immobile.

Il Comune di Bari si costituiva in giudizio eccependo, tra le altre, il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito, sostenendo la competenza delle commissioni tributarie.


Il Principio

L'art. 12 comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie.

Pertanto, tenuto conto che le istanze di rimborso delle somme pagate a titolo di tributo danno luogo ad un contenzioso che ha ad oggetto il tributo stesso, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione della controversia avente ad oggetto la richiesta di rimborso di una somma versata a titolo di imposta comunale sugli immobili.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 11 ottobre 2005
 
Valuta questa Pagina
stampa