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Indici della Rassegna

Titolo
La realizzazione di un muro di recinzione non costituisce opera soggetta a concessione edilizia
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Tar Lazio, sent. settembre 2005)
Testo

? Il Fatto

Un cittadino impugnava una determinazione dirigenziale con la quale il Comune ordinava la demolizione di una recinzione muraria realizzata senza concessione edilizia.

Il ricorrente precisava che la suddetta recinzione era stata realizzata in blocchetti di tufo e sormontata da una ringhiera in cemento per una lunghezza di m. 40 ed un'altezza complessiva di
m. 1,30.
Sosteneva, quindi, l'istante che l'opera, per le suindicate modalità di costruzione, non costituiva volume edilizio e non richiedeva, pertanto, la concessione edilizia bensì la semplice autorizzione ex art. 7, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in Legge 25 marzo 1982, n. 94.


La Giurisprudenza: il vecchio orientamento

L'art. 7 del D.L. 9/1982, in presenza delle richieste condizioni, assoggettava ad autorizzazione (gratuita) le opere di natura pertinenziale, fra le quali rientravano le recinzioni.
Nel dare applicazione alla disposizione normativa la giurisprudenza operava una distinzione in relazione ai materiali utilizzati per l'esecuzione dell'opera, in particolare:

a) per le recinzioni realizzate con semplice rete metallica sorretta da paletti infissi al suolo, senza opere murarie, non era richiesta concessione edilizia;

b) per le recinzioni realizzate in tutto o in parte con opere murarie sarebbe stata soggetta a concessione edilizia giustificata dal mutamento rilevante e permenente dello stato dei luoghi.

Il nuovo orientamento

L'indirizzo giurisprudenziale suesposto non può ritenersi consolidato atteso che in altre pronunce è stato affermato che "la recinzione costituisce, per sua natura, opera pertinenziale qualunque sia la sua tipologia costruttiva" (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 ottobre 2000, n. 5370).

Lo stesso Tar Lazio, rileva che "detta distinzione appare superata dalla normativa introdotta dall'art. 4, comma 7, lett. c) del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo il quale le opere in questione sono subordinate a mera denuncia di inizio attività indipendentemente dalla loro tipologia o dall'esistenza o meno di opere murarie, com'è reso evidente dalla omnicomprensiva elencazione contenuta nel testo normativo, che parla di "recinzioni, muri di cinta e cancellate".

Alla luce del panorama normativo e giurisprudenziale l'opera realizzata dal ricorrente, pur consistendo in un vero e proprio muro, non richiedeva il previo rilascio della concessione edilizia e non poteva essere assoggettata al procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 7 della legge n. 47/85 ma solo, in ipotesi di assenza o difformità della prescritta d.i.a., alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 13 dell'art. 4 D.L. 398/93.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 17 ottobre 2005
 
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