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Indici della Rassegna

Titolo
Funzioni dirigenziali: conseguenze
Argomento
Enti locali
Abstract
Consiglio di Stato, sent. ottobre 2005)
Testo
La netta scissione tra politica ed amministrazione operata per effetto delle disposizioni dell’art. 3 del D. Lgs. 29/93, della L. 127/97 e della 191/98 – cui è conseguita la separazione delle funzioni gestionali, amministrative (deferite ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi) da quelle di governo (attribuite agli organi politici) - impone la censura dei provvedimenti autorizzatori o concessori adottati dal sindaco.

Né occorre procedere, ai fini della dedotta illegittimità, a provare – con onere e carico della parte lesa – che il responsabile dirigente abbia avuto la necessaria attribuzione.
Le disposizioni dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 non hanno necessità di particolare attenzione nella lettura e su detta norma si basa l’attribuzione delle funzioni gestionali senza necessità di dover ricorrere ad altre forme di cognizione.

L’essere dirigente ed il conferimento della responsabilità del servizio è elemento e fatto idoneo da solo ad attribuire la titolarità dell’ attività gestionale.
Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
lunedì 17 ottobre 2005
 
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