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Indici della Rassegna

Titolo
Il contrassegno dell'assicurazione r.c. auto deve essere leggibile altrimenti si è passibili di multa
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sez. I, sent. settembre 2005)
Testo
Il Fatto

Un automobilista proponeva opposizione avverso il verbale redatto dalla Poizia Municipale con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 181 C.d.S. per "tagliando assicurativo non leggibile".

Avendo il Giudice di primo grado rigettato l'opposizione il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione.


Il Principio

I Giudici della Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, hanno precisato che "l'esposizione di un contrassegno non leggibile dell'assicurazione equivale indubbiamente alla ipotesi della sua mancata esposizione, non potendosi ritenere che tale previsione sia stata rispettata in mancanza dele necessarie indicazioni riguardanti l'identificazione del veicolo ed il giorno della scadenza".

D'altronde l'esposizione di un contrassegno assicurativo illegibile - al pari della sua mancata esposizione - non rispetta la ratio della norma (art. 181 C.d.S.) costituita dall'esigenza di porre gli organi accertatori nelle condizioni di verificare nell'immediatezza la regolarità del contrassegno esposto e, quindi, della posizione assicurativa del proprietario del veicolo.

Di nessun rilivo, ai fini della configurabilità della violazione, l'esibizione, nel giorno immediatamente successivo a quello della sanzione, della documentazione comprovante l'esistenza di una valida assicurazione.

La norma citata non mette in discussione la mancata copertura assicurativa ma la diversa ipotesi della mancata esposizione - o esposizione illegibile - del relativo contrassegno.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 24 ottobre 2005
 
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