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Indici della Rassegna

Titolo
L'opera abusiva per essere ammessa a sanatoria deve essere già eseguita, sia pure a rustico
Argomento
Condono edilizio
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 novembre 2004, n. 7547)
Testo
CONDONO EDILIZIO:
L'OPERA ABUSIVA PER ESSERE AMMESSA A SANATORIA DEVE ESSERE GIA' ESEGUITA, SIA PURE A RUSTICO


Riferimenti Normativi:
- art. 31, comma 2, Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Riferimenti Giurisprudenziali
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 novembre 2004, n. 7547


Il Consiglio di Stato interviene su un’importante aspetto applicativo della normativa relativa al condono edilizio.

La vicenda analizzata dal Supremo giudice amministrativo, benché risalente al 1993, fornisce lo spunto per sancire e ribadire un concetto di rilevante attualità, ovvero quando l’opera oggetto dell’istanza di sanatoria possa essere considerata ultimata.




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? Il Fatto

Respinta l’istanza di concessione edilizia in sanatoria, la società istante proponeva ricorso al TAR Lazio.

Il giudice di primo grado accoglieva l’impugnazione sancendo il principio che le opere “... potevano considerarsi eseguite al rustico, essendo state realizzate le strutture portanti orizzontali e verticali ancorché prive di tamponature perimetrali...”.

Contro la sentenza proponeva appello il Comune rilevando la violazione dell’art. 31, comma 2, Legge 28 febbraio 1985, n. 47, secondo il quale le opere così realizzate non potrebbero definirsi eseguite al rustico.


? Il Diritto

Il Supremo collegio, analizzata la vicenda, accoglie il ricorso riformando la sentenza di primo grado.
Si rileva, infatti, nella pronuncia che, la disposizione citata dal Ente locale impugnante, considera ultimate le opere edilizie


per le quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.


Tale disposizione prescrive, pertanto, che l’opera abusiva, per essere ammessa a sanatoria, debba essere già eseguita, sia pure al rustico, in tutte le sue opere essenziali, fra le quali vanno ricomprese le tamponature, in quanto determinanti per stabilire la relativa volumetria e sagoma esterna.

La presenza delle mere strutture portanti non sarebbero, infatti, idonee a configurare con certezza quale sarà la volumetria che verrà in concreto realizzata successivamente.

Pertanto in ipotesi può dirsi legittimo il rilascio di concessione in sanatoria chiesta ex art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724 che per la nozione di ultimazione delle opere fa rinvio appunto all’art. 31, comma 2, Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

[a cura del Dott. F. A. Corrias]


Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 10 dicembre 2004
 
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