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Indici della Rassegna

Titolo
Il Pubblico dipendente ha diritto ai permessi studio anche se viene bocciato
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Tar Lazio, sent. settembre 2005)
Testo
? La Normativa
L'art. 3 ("Diritto allo studio") del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 stabilisce che "al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali" (comma 1).

" I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico" (comma 2).

Il personale interessato ai corsi "ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale" (comma 4).

Il pubblico dipendente è, in ogni caso, "tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonchè agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa" (comma 6).


? Il Principio
La legge non richiede un numero minimo di esami da documentare o addirittura l'esito positivo degli esami sostenuti.

Stabilisce il Tar Lazio, con la sentenza in epigrafe, che qualora uno o più esami finali non vengano superati, ciò non può legittimare l'operato dell'amministrazione che provveda a considerare i permessi utilizzati come aspettativa per motivi personali.

Un simile risultato si può configurare solo nell'ipotesi di omessa produzione della certificazione relativa all'iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, oltre quella concernente gli esami finali sostenuti.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 24 ottobre 2005
 
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