Indici della Rassegna
Titolo
1) Errore di esecuzione in precedente appalto; 2) esclusione dalla gara ed immediata impugnabilitÃ
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. ottobre 2005)
Testo
I giudici Amministrativi di secondo grado intervengono sul tema dell'aggiudicazione e dell'impugnazione degli appalti pubblici trattando il tema della legittimità dellâesclusione dalla gara del concorrente che in precedenza abbia commesso un grave errore di esecuzione di un appalto e dellâimmediata impugnabilità della clausola del bando.
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1) Errore di esecuzione in precedente appalto
Una ditta partecipante ad una procedura di selezione per lâaffidamento di un appalto pubblico impugnava innanzi al TAR Lazio i relativi atti di aggiudicazione e la propria esclusione.
Terminato lâiter processuale di primo grado la questione è stata portata allâattenzione del Consiglio di Stato.
Tra i diversi motivi di diritto di cui è stato interessato il Supremo Collegio Amministrativo si ritiene innanzi tutto opportuno sollecitare lâattenzione su quello relativo allâambito di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 11, comma 1 let. c) D.Lgs 358/1992 e 12, comma 1 let. c) D.Lgs 157/1995.
Secondo la parte privata il contenuto delle sopra citate disposizioni - che come è chiaro prevedono lâesclusione dalle gare delle ditte che hanno commesso un errore grave nellâesercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo dallâamministrazione aggiudicatrice - non può determinare lâesclusione dallâappalto qualora il comportamento tenuto dal concorrente attenga ad un rapporto contrattuale intercorso con una diversa amministrazione.
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Il Giudice adito ha ritenuto di accogliere lâesposta linea interpretativa, difatti dalla lettera della legge emergerebbe che lâerrore grave commesso nellâesercizio della propria attività professionale - rilevante ai fini dellâesclusione dalla gara - deve considerarsi quello commesso in occasione di un precedente rapporto contrattuale con la stessa amministrazione che indice lâappalto, e non con una diversa stazione appaltante.
Le sopra richiamate disposizioni lascerebbero intendere che solamente questâultima (stazione appaltante) abbia il potere/possibilità di valutare la gravità del contegno commesso.
Intesa in senso estensivo, la norma rischierebbe di porsi in contrasto con i principi comunitari e nazionali della più ampia partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e con i principi costituzionali a tutela della libertà di iniziativa economica.
In conclusione, ritiene il Consiglio di Stato, deve considerarsi illegittima lâesclusione della ditta ricorrente disposta dalla Commissione di gara.
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2) Esclusione dalla gara ed immediata impugnabilitÃ
Altro aspetto degno di menzione oggetto di trattazione nella decisione in analisi attiene ai presupposti per poter impugnare la procedura di aggiudicazione ed in particolare allâimmediata lesività delle clausole.
La clausola che prevede lâesclusione dalla partecipazione alla selezione di una gara per i concorrenti che abbiano commesso errore grave nellâesercizio dellâattività professionale non è considerata dal Collegio come immediatamente lesiva, ma produce effetti solo laddove, in conseguenza della palese interpretazione della portata della disposizione, si renda evidente la loro estromissione dalla gara.
Sottolinea il Consiglio di Stato che seguendo lâinsegnamento della decisione dellâAdunanza Plenaria dello stesso giudice (n. 1 del 23 gennaio 2003) risulterebbero immediatamente lesive e, quindi, soggette al gravame autonomo e nei termini decandeziali - decorrenti dalla conoscenza della loro portata invalidante - le clausole impeditive dellâammissione dellâinteressato alla selezione.
A ciò aggiungasi che lâonere della pronta impugnazione deve essere valutato tenendo conto della capacità della percezione della lesività concreta ed attuale della posizione dellâinteressato sia con riferimento al bando che con riferimento al provvedimento di esclusione.
Pertanto lâesclusione dalla partecipazione ad un gara è già lesione dellâinteresse alla partecipazione per accedersi alla valutazione dellâofferta, di talché lâinteresse allâimpugnazione è da considerarsi insito nella volontà stessa di partecipare alla selezione senza che sia da intendersi necessaria la dimostrazione di un esito finale favorevole della gara.
Autore
Avv. M. Teresa Stringola e del Dott. F.A. Corrias
Data
mercoledì 02 novembre 2005
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