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Indici della Rassegna

Titolo
Entro quali limiti il Sindaco può intervenire in materia di installazione di antenne per telefonia mobile?
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Piemonte, sent. ottobre 2005)
Testo
I giudici Amministrativi di primo grado tracciano i limiti di legittimità e le modalità per l’intervento del Sindaco circa la problematica dell’installazione di antenne radio per telefonia mobile.
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Con ricorso presentato innanzi al TAR Piemonte, veniva gravata l’ordinanza contingibile ed urgente con cui il Primo Cittadino aveva disposto l’immediata sospensione dei lavori di esecuzione della stazione base per l’impianto di antenna radio per le trasmissioni di telefonia mobile.

Si contesta nel ricorso l’illegittimità del provvedimento per carenza dei presupposti di cui all’art. 54 D.Lgs 267/2000.
Il giudice amministrativo, analizzati gli atti di causa, ha rilevato che la situazione cui si è inteso fare fronte non è né improvvisa, né imprevedibile.
Ritiene ancora il giudice che esistono nell’ordinamento strumenti idonei per evitare i danni alla salute paventati dall’amministrazione (art. 8 legge 36/2001), in particolare attraverso il vaglio demandato all’ARPA circa la compatibilità del realizzando progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dalla disciplina vigente.

Difatti, la citata normativa dispone al primo comma - tra le altre - che sono di competenza delle regioni le attività che di seguito si enunciano:
- l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti dì trasmissione e degli impianti per telefonia mobile;
- il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Ancora al quarto comma sottolinea che le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

Al comma sesto ribadisce che i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
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Per i motivi sopra esposti il Giudice amministrativo ha accolto il ricorso presentato.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
mercoledì 02 novembre 2005
 
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