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Indici della Rassegna

Titolo
immediata impugnabilità della graduatoria concorsuale
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. ottobre 2005)
Testo
La graduatoria concorsuale (sia in merito alla prova scritta, che a quella orale) rappresenta il provvedimento formale con cui è definita la posizione del concorrente nell’elenco degli idonei soprattutto laddove sia chiara la capacità lesiva della detta classifica per l’esclusione dell’interessato dal novero degli ammessi alla fase successiva ovvero da quello dei vincitori.

Né l’esclusione dal concorso può essere intesa quale atto infraprocedimentale impugnabile solo con il provvedimento conclusivo del procedimento, ossia con l’approvazione della graduatoria di merito dei vincitori.

Infatti, giusta giurisprudenza consolidata “ai fini della configurabilità di un atto come provvedimento impugnabile” non ha importanza la sua collocazione al termine del procedimento, ma solo la capacità di poter costituire gli effetti che ad esso si ricollegano, anche se il modulo procedimentale risulta da completare con l’emanazione della statuizione finale.

Ciò premesso e con riferimento alla formalità di cui alla norma dell’art. 6 del regolamento approvato con il D.P.R. 487/1994, che impone che all’esito di ogni prova la commissione provveda alla pubblicazione della votazione conseguita dai candidati (disposizione che assolve a funzioni di trasparenza), si concretizza una conoscenza legale delle statuizioni assunte dalla commissione giudicatrice.

Il giudizio negativo della prova orale è atto che per l’interessato conclude il procedimento concorsuale e quindi immediatamente lesivo che la parte ha l’onere di impugnare entro i termini decadenziali decorrenti dalla data della seduta e dall’affissione dei risultati.

Autore
Data
mercoledì 02 novembre 2005
 
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