Indici della Rassegna
Titolo
immediata impugnabilità della graduatoria concorsuale
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. ottobre 2005)
Testo
La graduatoria concorsuale (sia in merito alla prova scritta, che a quella orale) rappresenta il provvedimento formale con cui è definita la posizione del concorrente nellâelenco degli idonei soprattutto laddove sia chiara la capacità lesiva della detta classifica per lâesclusione dellâinteressato dal novero degli ammessi alla fase successiva ovvero da quello dei vincitori.
Né lâesclusione dal concorso può essere intesa quale atto infraprocedimentale impugnabile solo con il provvedimento conclusivo del procedimento, ossia con lâapprovazione della graduatoria di merito dei vincitori.
Infatti, giusta giurisprudenza consolidata âai fini della configurabilità di un atto come provvedimento impugnabileâ non ha importanza la sua collocazione al termine del procedimento, ma solo la capacità di poter costituire gli effetti che ad esso si ricollegano, anche se il modulo procedimentale risulta da completare con lâemanazione della statuizione finale.
Ciò premesso e con riferimento alla formalità di cui alla norma dellâart. 6 del regolamento approvato con il D.P.R. 487/1994, che impone che allâesito di ogni prova la commissione provveda alla pubblicazione della votazione conseguita dai candidati (disposizione che assolve a funzioni di trasparenza), si concretizza una conoscenza legale delle statuizioni assunte dalla commissione giudicatrice.
Il giudizio negativo della prova orale è atto che per lâinteressato conclude il procedimento concorsuale e quindi immediatamente lesivo che la parte ha lâonere di impugnare entro i termini decadenziali decorrenti dalla data della seduta e dallâaffissione dei risultati.
Data
mercoledì 02 novembre 2005
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