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Indici della Rassegna

Titolo
Un pneumatico presente sulla carreggiata non integra di per sè gli estremi dell'insidia
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Tribunale di Forlì, sent. 30 agosto 2005)
Testo
Il Fatto

Un automobilista citava in giudizio l'ANAS per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura per aver urtato contro un grosso pneumatico giacente nella corsia di sorpasso. Sosteneva, in merito, il ricorrente che l'urto era stato inevitabile a causa dell'ubicazione, delle dimensioni del pneumatico e dell'imprevedibilità dell'ostacolo.

L'ANAS eccepiva l'infondatezza della domanda per l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. non avendo l'ANAS la possibilità di esercitare un controllo diretto ed immediato su tutta la rete viaria.

Il Principio

Il Tribunale di Forlì, il linea con l'orientamento della Suprema Corte, ha specificato che la responsabilità di un'amministrazione pubblica per la omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche (compresa la rimozione della sede stradale di oggetti in grado di costituire possibile fonte di pericolo per gli utenti della strada), è configurabile solo qualora si tratti di beni in relazione ai quali sia oggettivamente possibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo.

Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che qualora l'omessa manutenzione riguardi strade, o altri beni demaniai, che per la loro notevole estensione o l'uso generalizzato da parte di terzi impediscano o rendono impossibile un efficace controllo e una continua vigilanza, idonei ad impedire l'insorgenza di situazioni di pericolo per gli utenti, non possa trovare applicazione la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ma solo quella di cui all'art. 2043 c.c.

Nella fattispecie si trattava di una strada di notevole estensione e ad alta intensità di traffico con conseguente applicazione, per il princio suesposto, dell'art. 2043 c.c. con connesso onere per il danneggiato di fornire prova dell'esistenza dell'evento dannoso, di un altrui fatto doloso o colposo e del nesso di causalità tra fatto ed evento.

Il ricorrente, per contro, non aveva dimostrato l'esistenza di tutti i presupposti per l'insorgenza della responsabilità dell'ANAS. In particolare non è stata fornita prova della presenza del pneumatico sulla strada, nè, tantomeno del nesso di causalità.

Ne consegue che nessuna responsabilità può essere addotta all'ANAS nemmeno sul presupposto che i controlli sulla sede stradale avvenissero esclusivamente solo la mattina, fino alle 13,30. Questa circostanza trova fondamento in scelte aziendali, più o meno condivisibili, ma che di certo non possono costituire il presupposto della responsabilità invocata dal ricorrente.


La Conclusione

Il danneggiato, ai sensi dell'art. 2043 c.c. ha l'onere di provare che la cosa foriera del danno ha costituito un'insidia stradale e cioè un pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile, tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo che caratterizzano il tratto di strada teatro dell'eventus damni.

In ipotesi di presenza di un peumatico sulla carreggiata il danneggiato non può limitarsi a fornire la prova che iL pneumatico non era nè visibile nè prevedibile ma deve ulteriormente dimostrare che esso si trovava sulla carreggiata da tempo sufficiente a rendere esigibile un intervento da parte dell'ANAS.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 04 novembre 2005
 
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