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Indici della Rassegna

Titolo
Diritto di accesso agli atti da parte dei Consiglieri
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. ottobre 2005)
Testo
L’art. 43 del T.U. 267/2000 consente ai Consiglieri di ottenere dagli uffici (aziende e enti) le notizie utili all’espletamento del mandato.

La norma trova logico presupposto nelle disposizioni della L. 816/1985 laddove all’art.24 è statuito il diritto dei consiglieri di prendere visione dei provvedimenti dell’Ente e degli atti preparatori richiamati, oltre che di avere informazioni necessarie all’espletamento del mandato.

Fine precipuo della facoltà riconosciuta è la cura dell’interesse pubblico correlato all’incarico conferito con la scelta dell’elettore;
infatti è incontrovertibile che il consigliere, solo con la conoscenza piena degli atti in ogni loro aspetto e momento evolutivo, può avere la capacità di ponderare l’efficacia delle scelte che è chiamato ad assumere.

Cosicché la richiesta di cognizione integrale è correlata all’attività politico amministrativa, di talché non è consentito poter opporre la dimostrazione dell’interesse di cui è portatore, né possono trovarsi limitazioni nella natura riservata delle informazioni, ovvero, ancora nell’essere gli atti e documenti formati in epoca risalente rispetto al mandato.

Richiamando precedenti statuizioni il C.d.S. ha affermato infatti che l’utilità dell’accesso non può essere soggetta a limitazioni del controllo e di contro, la stessa terminologia è tale da estendere il diritto all’ostensione di ogni atto reputato di qualche utilità per l’espletamento dell’esercizio delle specifiche attività politiche.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 04 novembre 2005
 
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