Indici della Rassegna
Titolo
Diritto di accesso agli atti da parte dei Consiglieri
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. ottobre 2005)
Testo
Lâart. 43 del T.U. 267/2000 consente ai Consiglieri di ottenere dagli uffici (aziende e enti) le notizie utili allâespletamento del mandato.
La norma trova logico presupposto nelle disposizioni della L. 816/1985 laddove allâart.24 è statuito il diritto dei consiglieri di prendere visione dei provvedimenti dellâEnte e degli atti preparatori richiamati, oltre che di avere informazioni necessarie allâespletamento del mandato.
Fine precipuo della facoltà riconosciuta è la cura dellâinteresse pubblico correlato allâincarico conferito con la scelta dellâelettore;
infatti è incontrovertibile che il consigliere, solo con la conoscenza piena degli atti in ogni loro aspetto e momento evolutivo, può avere la capacità di ponderare lâefficacia delle scelte che è chiamato ad assumere.
Cosicché la richiesta di cognizione integrale è correlata allâattività politico amministrativa, di talché non è consentito poter opporre la dimostrazione dellâinteresse di cui è portatore, né possono trovarsi limitazioni nella natura riservata delle informazioni, ovvero, ancora nellâessere gli atti e documenti formati in epoca risalente rispetto al mandato.
Richiamando precedenti statuizioni il C.d.S. ha affermato infatti che lâutilità dellâaccesso non può essere soggetta a limitazioni del controllo e di contro, la stessa terminologia è tale da estendere il diritto allâostensione di ogni atto reputato di qualche utilità per lâespletamento dellâesercizio delle specifiche attività politiche.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 04 novembre 2005
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