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Titolo
In caso di licenziamento il certificato medico non basta a sospendere il periodo di preavviso
Argomento
Pubblico impiego
Testo
? Il fatto
Un dipendente, immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione del licenziamento, si allontanava dall'ufficio per recarsi dal proprio medico di base al fine di ottenere un certificato comprovante la sussistenza della c.d. "sindrome post-traumatica da stess". Ne sarebbe derivato - a detta del lavoratore - l'automatica sospensione del periodo di preavviso.
Il datore di lavoro, per contro, sosteneva che la malattia del lavoratore era stata "creata" ad arte per posticipare l'effetto del licenziamento.
In realtà il fatto descritto riguarda numerosi lavoratori che, a seguito di licenziamento, per beneficiare di un lungo periodo di riposo retribuito, lamentano patologie da stress, patologie solitamente diagnosticate con grande facilità dai medici.
? Il Principio
I Giudici di primo grado definiscono la malattia denunciata "provvidenziale" per essere intervenuta proprio il giorno della comunicazione del licenziamento, atteso che fino al giorno prima il lavoratore godeva di ottima salute.
Ebbene, l'attuale e prevalente orientamento giurisprudenziale sostiene che lo stress non costituisce di per sé un impedimento al lavoro tale da causare l'inefficacia temporanea al lavoro. Affinchè una patologia possa sospendere, in maniera giustificata, il lavoro deve necessariamente determinare una incapacità lavorativa.
Se così non fosse si arriverebbe alla paradossale situazione secondo cui il solo disagio emotivo del lavoratore è di per sè sufficiente a sospendere l'attività lavorativa.
Il principio che si ricava dall'indirizzo prospettato porta a ritenere che "la malattia non veritiera o quantomeno strumentale non è idonea a sospendere il decorso del preavviso e, pertanto, il licenziamento è efficace da subito".
C'è di più, la stessa Cassazione più volte ha ribadito che i certificati medici, poichè sovente riportano diagnosi con estrema facilità , vanno considerati elementi di convincimento liberamente valutabili dal giudice e non vincolanti ai fini della decisione.
Nella fattispecie specifica il giudice del lavoro ha la possibilità di valutare se il certificato medico prodotto dal lavoratore licenziato è idoneo a sospendere il rapporto di lavoro.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 18 novembre 2004
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