Indici della Rassegna
Titolo
La P.A. può richiedere per l'affidamento dei servizi requisiti ulteriori rispetto ai minimi previsti per legge
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. ottobre 2005)
Testo
Lâiscrizione del concorrente negli elenchi di prestatori di servizi ai sensi dellâart. 17 del D.Leg.vo 157/1995 concretizza mera presunzione di idoneità alla prestazione conseguendo la possibilità di dimostrare il possesso solo dei requisiti minimi richiesti per lâ ammissione al procedimento di gara prescritti normativamente.
Ogni ente, in attuazione dei principi costituzionali di cui allâart. 97, apprestando gli strumenti più idonei alla fattispecie, può richiedere la dimostrazione del possesso di ulteriori elementi reputati congrui ed efficaci per il concreto perseguimento del pubblico interesse cui è finalizzato il servizio.
Detta scelta discrezionale della pubblica amministrazione, ai fini della peculiarità dei requisiti minimi voluti, non può essere censurata dal giudice se non laddove sia espressamente irragionevole ed arbitraria, illogica e contraddittoria.
Nel merito della situazione analizzata, si è reputato conforme ai detti principi che lâammissione alla partecipazione alla gara - per la scelta del soggetto cui affidare il servizio di gestione tributi comunali - fosse subordinata alla dimostrazione e di uno specifico fatturato e di altre caratteristiche tecniche atte a dare certezza della capacità gestionale.
Lâiscrizione allâalbo dellâart. 53 del D.leg.vo 446/1997 è discrimine di una semplice abilitazione allâesercizio dellâattività di accertamento e riscossione dei tributi degli enti locali, requisito sine qua non, ma non sufficiente allâespletamento dei servizi per i quali si è avuta lâesigenza di prova del possesso di ulteriori elementi distintivi economici e tecnici, senza che occorra la necessità di addurre motivazioni circa lâaggravamento delle condizioni di gara, atteso che detti requisiti non travalicano i limiti della ragionevolezza e non sia mettono in forse il principio della par condicio dei concorrenti.
Autore
Avv. M.Teresa Stringola
Data
venerdì 04 novembre 2005
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