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Indici della Rassegna

Titolo
Compenso per l'opera professionale: condizioni
Argomento
Enti locali
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. 19 settembre 2005)
Testo

Con il pronunciamento in esame si definisce il contrasto giurisprudenziale in merito alla validità della clausola contrattuale che subordina il diritto del professionista alla riscossione del compenso professionale all’avveramento della condizione della concessione del finanziamento per la realizzazione dell’opera.

E’ possibile, infatti, apporre condizioni e termini alla convenzione con cui l’Ente locale affida al professionista l’incarico di provvedere alla redazione di un progetto per la realizzazione di un’opera pubblica (per non essere detto negozio un negozio puro,non assoggettabile a condizioni), atteso che il compenso per l’opera professionale può essere liberamente determinato dalle parti formando anche oggetto di rinuncia da parte del professionista.

Detto principio non contrasta con la disposizione dell’articolo unico della legge 340/1976 (inderogabilità dei minimi di tariffa professionale per ingegneri ed architetti) da leggersi in combinato con le disposizioni successive (art. 6 L. 404/1977 ed art. 4 c, 12 bis del D.L. 65/1989,convertito con modifiche dalla legge 65/1989).

- Se è vero che sulla scorta delle dette disposizioni per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato e degli Enti pubblici per la realizzazione delle opere pubbliche con oneri a loro carico, la riduzione del minimo di tariffa non può superare il 20%., è pur vero che la detta normativa non sanziona con la nullità le clausole in deroga ai citati minimi di tariffa. Ma soprattutto è vero che l’inderogabilità del minimo tariffario è contemplata a tutela di un interesse di categoria, al fine di evitare che l’opera professionale sia prestata a condizioni lesive della dignità professionale, ma non è norma imperativa tale da rendere, invalida una pattuizione in deroga se oggetto di valutazione e ponderazione di reciproci interessi.

- La condizione apposta nei casi di specie non va a concretizzare comunque la gratuità della prestazione.

- Certo è che sulla P.A. grava l’obbligo giuridico di intraprendere le necessarie iniziative per far verificare la condizione ed ottenere il finanziamento.

- Nell’occasione la Corte ha confermato per relationem – indirettamente – il principio già statuito con precedente sentenza secondo cui la nullità della delibera autorizzativa all'affidamento dell'incarico per carenza del finanziamento, determinano la nullità del rapporto tra amministrazione e professionista.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 04 novembre 2005
 
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