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Titolo
Compenso per l'opera professionale: condizioni
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. 19 settembre 2005)
Testo
Con il pronunciamento in esame si definisce il contrasto giurisprudenziale in merito alla validità della clausola contrattuale che subordina il diritto del professionista alla riscossione del compenso professionale allâavveramento della condizione della concessione del finanziamento per la realizzazione dellâopera.
Eâ possibile, infatti, apporre condizioni e termini alla convenzione con cui lâEnte locale affida al professionista lâincarico di provvedere alla redazione di un progetto per la realizzazione di unâopera pubblica (per non essere detto negozio un negozio puro,non assoggettabile a condizioni), atteso che il compenso per lâopera professionale può essere liberamente determinato dalle parti formando anche oggetto di rinuncia da parte del professionista.
Detto principio non contrasta con la disposizione dellâarticolo unico della legge 340/1976 (inderogabilità dei minimi di tariffa professionale per ingegneri ed architetti) da leggersi in combinato con le disposizioni successive (art. 6 L. 404/1977 ed art. 4 c, 12 bis del D.L. 65/1989,convertito con modifiche dalla legge 65/1989).
- Se è vero che sulla scorta delle dette disposizioni per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato e degli Enti pubblici per la realizzazione delle opere pubbliche con oneri a loro carico, la riduzione del minimo di tariffa non può superare il 20%., è pur vero che la detta normativa non sanziona con la nullità le clausole in deroga ai citati minimi di tariffa. Ma soprattutto è vero che lâinderogabilità del minimo tariffario è contemplata a tutela di un interesse di categoria, al fine di evitare che lâopera professionale sia prestata a condizioni lesive della dignità professionale, ma non è norma imperativa tale da rendere, invalida una pattuizione in deroga se oggetto di valutazione e ponderazione di reciproci interessi.
- La condizione apposta nei casi di specie non va a concretizzare comunque la gratuità della prestazione.
- Certo è che sulla P.A. grava lâobbligo giuridico di intraprendere le necessarie iniziative per far verificare la condizione ed ottenere il finanziamento.
- Nellâoccasione la Corte ha confermato per relationem â indirettamente â il principio già statuito con precedente sentenza secondo cui la nullità della delibera autorizzativa all'affidamento dell'incarico per carenza del finanziamento, determinano la nullità del rapporto tra amministrazione e professionista.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 04 novembre 2005
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