Indici della Rassegna
Titolo
D.Lgs. 195/05: principi generali in materia di informazione ambientale
Argomento
Diritto di accesso
Testo
Il Decreto legislativo 195/2005, attuativo della direttiva comunitaria n. 2003/4/Ce, disciplina lâistituto del diritto di accesso alle informazioni ambientali, individuando dei criteri e presupposti differenti rispetto alla legge 241/90.
Lâaspetto più rilevante che rende innovativo lâaccesso in materia ambientale, è determinato dalla possibilità di richiedere le informazioni detenute dalla pubblica autorità senza che lâistante debba dichiarare il proprio specifico interesse (art.3).
Quanto disposto dallâart. 3 D.lgs 195/05 costituisce un importante strumento anche per le associazioni ambientaliste che possono richiedere le informazioni ambientali come definite dellâart. 2 del suddetto decreto (aria, atmosfera, siti naturali, energia, rifiuti, emissione di scarichi, piani, programmi, accordi ambientali e ogni atto che può sugli elementi e fattori dellâambiente) al fine anche di un controllo sullâoperato delle amministrazioni.
In materia ambientale risulta, quindi, inapplicabile la disposizione contenuta nellâart. 22 L. 241/90 che subordina lâaccesso agli atti amministrativi nel solo caso in cui il richiedente dimostri di avere un interesse allâacquisizione dei dati. A seguito della istanza, lâautorità pubblica deve mettere a disposizioni le informazioni ambientali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta prorogabili fino a 60.
Nel caso in cui la richiesta di accesso sia formulata in maniera eccessivamente generica lâautorità pubblica può richiedere allâistante e, comunque entro, 30 gg dalla data di ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione prestando a tale scopo la propria collaborazione anche attraverso al fornitura di informazioni.
Lâaccesso allâinformazione è negato nei casi espressamente indicati nellâart. 5 del Decreto. In particolare si segnalano le ipotesi indicate nel secondo comma e, cioè, quando la divulgazione dellâinformazione reca pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni interne dellâautorità pubblica, alle relazioni internazionali, allo svolgimento dei procedimenti giudiziari o alla possibilità dellâautorità pubblica di svolgere indagini per lâaccertamento di illeciti e, infine, alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona che non abbia acconsentito alla divulgazione dellâinformazione al pubblico.
In ultimo si evidenzia che contro le determinazioni dellâautorità pubblica, riguardanti il diritto di accesso, può essere proposto ricorso innanzi al Giudice amministrativo o può essere richiesto il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura di cui allâart. 25 comma 4 L. 241/90, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti di amministrazioni comunali, provinciali e regionali o alla Commissione per lâaccesso di cui allâart. 27 L. 241/90 nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
lunedì 14 novembre 2005
Valuta questa Pagina stampa