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Indici della Rassegna

Titolo
D.Lgs. 195/05: principi generali in materia di informazione ambientale
Argomento
Diritto di accesso
Testo
Il Decreto legislativo 195/2005, attuativo della direttiva comunitaria n. 2003/4/Ce, disciplina l’istituto del diritto di accesso alle informazioni ambientali, individuando dei criteri e presupposti differenti rispetto alla legge 241/90.

L’aspetto più rilevante che rende innovativo l’accesso in materia ambientale, è determinato dalla possibilità di richiedere le informazioni detenute dalla pubblica autorità senza che l’istante debba dichiarare il proprio specifico interesse (art.3).

Quanto disposto dall’art. 3 D.lgs 195/05 costituisce un importante strumento anche per le associazioni ambientaliste che possono richiedere le informazioni ambientali come definite dell’art. 2 del suddetto decreto (aria, atmosfera, siti naturali, energia, rifiuti, emissione di scarichi, piani, programmi, accordi ambientali e ogni atto che può sugli elementi e fattori dell’ambiente) al fine anche di un controllo sull’operato delle amministrazioni.

In materia ambientale risulta, quindi, inapplicabile la disposizione contenuta nell’art. 22 L. 241/90 che subordina l’accesso agli atti amministrativi nel solo caso in cui il richiedente dimostri di avere un interesse all’acquisizione dei dati. A seguito della istanza, l’autorità pubblica deve mettere a disposizioni le informazioni ambientali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta prorogabili fino a 60.

Nel caso in cui la richiesta di accesso sia formulata in maniera eccessivamente generica l’autorità pubblica può richiedere all’istante e, comunque entro, 30 gg dalla data di ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione prestando a tale scopo la propria collaborazione anche attraverso al fornitura di informazioni.

L’accesso all’informazione è negato nei casi espressamente indicati nell’art. 5 del Decreto. In particolare si segnalano le ipotesi indicate nel secondo comma e, cioè, quando la divulgazione dell’informazione reca pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni interne dell’autorità pubblica, alle relazioni internazionali, allo svolgimento dei procedimenti giudiziari o alla possibilità dell’autorità pubblica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti e, infine, alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona che non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al pubblico.

In ultimo si evidenzia che contro le determinazioni dell’autorità pubblica, riguardanti il diritto di accesso, può essere proposto ricorso innanzi al Giudice amministrativo o può essere richiesto il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura di cui all’art. 25 comma 4 L. 241/90, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti di amministrazioni comunali, provinciali e regionali o alla Commissione per l’accesso di cui all’art. 27 L. 241/90 nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
lunedì 14 novembre 2005
 
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