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Titolo
Ai fini dell'accertamento dell'uso pubblico di una strada non sono determinanti le risultanze catastali ma le condizioni effettive in cui il bene si trova
Abstract
(Tar Campania, Napoli, sent. novembre 2005)
Testo
Il fatto
Il ricorrente espone di aver costruito una stradina (lunga 90 metri e larga 10 metri) sul suolo di suo proprietà per accedere alla sua abitazione e per separare la sua proprietà da altra abitazione. Detta stradina, pur essendo al servizio esclusivo delle suindicate unità immobiliari, è stata classificata "comunale" ed è stata acquisita al patrimonio comunale in quanto di uso pubblico, con la motivazione che su di essa verrebbe esercitato, da oltre un decennio, il pubblico transito.
Il ricorrente deduce l'illegittimità di detta qualificazione ritenendo la stradina in questione inidonea all'uso pubblico per molteplici argomentazioni.
In primo luogo per essere destinata all'accesso esclusivamente alle private abitazioni; per non avere, inoltre, nessun collegamento con altre strade pubbliche; per essere, la manutenzione, assicurata esclusivamente dai privati e da ultimo per essere, la stradina, carente di marciapiedi, illuminazione pubblica e fognature. Sostiene, inoltre, il ricorrente, che il Comune per acquisirne la proprietà , avrebbe dovuto acquistarne il suolo o espropriarlo.
Il Principio
I Giudici amministrativi, con la sentenza in epigrafe, hanno precisato che "per pacifica giurisprudenza, ai fini dell'accertamento dell'uso pubblico di una strada, non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione nell'elenco delle strade pubbliche (avendo la classificazione delle strade un'efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva) bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato "jure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, dalla concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico secondo cui in mancanza di espressa classificazione di una strada privata nell'elenco delle strade vicinali, l'esercizio del potere di autotutela è condizionato al preventivo rigoroso accertamento dell'uso pubblico della strada, il quale deve essere condotto non già sulla base delle risultanze catastali, ma mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova".
La Fattispecie
Nella fattispecie emarginata il Tar Campania ha ritenuto dover accogliere il ricorso ritenendo fondata la pretesa del ricorrente, non potendo considerare di "uso pubblico" la stradina in questione per i seguenti motivi:
1. è priva di impianto di rete fognaria;
2. non ha sbocchi, in quanto interclusa;
3. non consente alcun collegamento diretto con strutture pubbliche o di uso pubblico, nonchè con associazioni o gruppi territoriali;
4. consente l'accesso soltanto a quattro corpi di fabbrica al servizio di quattro nuclei familiari.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 14 novembre 2005
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