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Indici della Rassegna

Titolo
Assessori nelle commissioni edilizie
Argomento
Enti locali
Testo
Nei Comuni con meno di 5 mila abitanti è ammessa la presenza degli assessori nelle commissioni edilizie soltanto nel caso in cui siano nominati responsabili dello sportello unico per l’edilizia e siano titolari del potere di rilascio dei titoli edilizi.

Il parere emesso dal ministero dell’interno dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per le autonomie prot. 15900/1012/L. 142/1 bus/3.15 del 13.09.2005 richiama l’art. 53 comma 23 L.388/2000 che costituisce una deroga all’applicazione del principio di netta separazione delle funzioni di indirizzo politico- amministrativo da quelle di gestione.

L’assessore potrà, quindi, far parte della commissione edilizia nel caso in cui l’ente abbia adottato disposizioni regolamentari che affidino a uno dei componenti della Giunta la responsabilità dell’ufficio tecnico preposto alla gestione del settore edilizio.
Quindi, l’obbligo di esclusione dei componenti della giunta non si applica nei Comuni con meno di 5 mila abitanti a patto che il regolamento preveda la partecipazione alla commissione edilizia del componete dell’organo esecutivo cui è attribuito il potere di rilascio dei titoli edilizi.

La deroga al principio generale di separazione tra indirizzo e gestione di cui all’art. 53 comma 23 L. 388/00 non trova applicazione anche per i comuni con meno di 5 mila abitanti nel caso in cui siano stati attivati il Piano esecutivo di gestione e siano stati conferiti incarichi di posizione organizzative per la responsabilità dei servizi.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
lunedì 14 novembre 2005
 
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