Indici della Rassegna
Titolo
Una buca sul marciapiede può costituire un pericolo occulto?
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Tribunale di Brindisi, sent. ottobre 2005)
Testo
Il Fatto
Una cittadina conveniva in giudizio il Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni: biologico, morale e patrimoniale dalla stessa subita per essere caduta in una buca non visibile e non prevedibile presente lungo il marcipiede.
Precisa, inoltre, parte attrice che sul marciapiede lungo il quale si trovava a camminare erano irregolarmente parcheggiate alcune automobili ed era stata, pertanto, costretta a transitare fra due di esse che non consentivano di scorgere il terreno sconnesso, di qui l'occorso incidente.
L'infortunata ritiene responsabile dell'accaduto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il Comune quale ente proprietario della strada e tenuto alla sua manutenzione.
Il Principio
Il Tribunale di Brindisi - con la sentenza emarginata - ha precisato che la pubblica amministrazione, proprietaria della strada aperta al pubblico transito, è tenuta, in ossequio al principio del neminem laedere sancito dalla predetta norma, a mantenere la strada medesima ed il relativo marciapiede in condizioni che non costituiscano una situazione di pericolo occulto per l'utente che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità .
Ha ribadito, inoltre - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale - che il "pericolo occulto" o, per utilizzare altre espressioni, l'"insidia" ed il "trabochetto" sono caratterizzati dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità .
Nella Fattispecie
Nella fattispecie specifica, dagli atti di causa è emerso che si trattava di una buca di dimensioni notevoli tali da poter essere facilmente individuata da un pedone di media diligenza.
Le testimonianze assunte hanno chiarito che la buca aveva una larghezza di circa 35 centimetri. Ciò induce a ritenere che, "prestando l'attenzione che normalmente si richiede ad ogni utente della strada anche l'attrice avrebbe potuto tempestivamente accorgersi della presenza della buca medesima tra le due vetture ed avrebbe potuto, quindi, evitare l'evento lesivo ed il danno".
L'incidente, inoltre, si è verificato intorno alle ore 13,30 e quindi - a detta dei giudici - in una situazione di piena illuminazione naturale.
Il tribunale di Brindisi ha ritenuto, in conclusione, che poichè la buca in questione rappresentava un pericolo non occulto o insidioso, ma visibile ed evitabile, le conseguenze dannose del sinistro ricadono inevitabilmente sull'attrice che "ha tenuto una condotta inadeguata rispetto al pericolo stesso e non ha prestato siufficiente diligenza nel prevedere i danni".
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
mercoledì 23 novembre 2005
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