Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Telelaser: legittima la rilevazione effettuata anche in assenza di fotografia
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sez. I, sent. 9 novembre 2004, n. 21360)
Testo
? Il fatto
Un automobilista impugnava l’ordinanza –ingiunzione del Prefetto per effetto della quale gli era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa per violazione dei limiti di velocità, deducendo, tra le altre, l’inadeguatezza dell’apparecchio misuratore (Telelaser) utilizzato.
Il Giudice di pace rigettava l'opposizione ritenendo che le deduzioni, circa l'inaffidabilità dell’apparecchio misuratore, non apparivano sorrette da alcun elemento di riscontro.

Approdato il ricorso in Cassazione, il ricorrente ribadiva che il tipo di apparecchio utilizzato dagli agenti preposti (Telelaser Lti 20-20) è totalmente inadeguato a fornire le prove del fatto contestato in quanto non è in grado di identificare con esattezza l’autovettura della quale misura la velocità, a causa dell’assenza di rilevatori fotografici.

L'utilizzo di detta apparecchiatura violerebbe, pertanto, gli articoli 142, comma 6, D.Lgs. 285/92 e 345, comma 1, D.P.R. 495/92 ove si richiede che la velocità di un determinato veicolo sia fissata in modo chiaro e inequivocabile.
Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte, in linea con precedenti e conformi orientamenti in materia, ha ritenuto legittime le rilevazioni effettuate tramite apparecchio Telelaser omologato, ai fini dell’applicazione di sanzioni amministrative per eccesso di velocità.

Osservano i Giudici che, il Codice della Strada fissa il principio secondo il quale i risultati di apparecchi correttamente omologati costituiscono prova certa per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità , mentre la disposizione regolamentare di cui all’art. 345, richiede che gli strumenti elettronici di controllo della velocità , per poter essere omologati, abbiano la reale capacità di poter fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro e accertabile. Viene previsto, inoltre, che dette apparecchiature siano gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. e siano nella disponibilità di detti organi.

Ne deriva che nessuna disciplina normativa richiede che i Telelaser siano muniti di dispositivi tali da fornire una documentazione fotografica dell’accertamento dell’infrazione, così da identificare in maniera automatica e senza l’intervento dell’uomo il veicolo cui l’accertamento stesso si riferisce.

I requisiti necessari per l’omologazione dello strumento attengono alla sua capacità di rilevazione, mentre l'individuazione, in termini di certezza e verificabilità, della velocità del veicolo sottoposto a controllo resta affidato alla diretta percezione degli agenti, così come di norma avviene nell’accertamento delle violazioni del C.d.S.
Autore
Luca Adami
Data
giovedì 18 novembre 2004
 
Valuta questa Pagina
stampa