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Indici della Rassegna

Titolo
Commissione di concorso: motivazione dell'esclusione
Argomento
Concorsi
Abstract
(Tar Lazio, sent. novembre 2005)
Testo
Le valutazioni delle Commissioni esaminatrici delle prove di esame possono concretizzarsi nella mera espressione di voto numerico senza dover indicare i presupposti di fatto e la ragioni giuridiche su cui si fondano atteso che il voto è “formula sintetica eloquente capace di rappresentare la valutazione compiuta dall’organo di giudizio”.

Incorre in vizio di disparità di trattamento e violazione del principio della trasparenza la Commissione che esprime una motivazione per gli elaborati che non hanno raggiunto la sufficienza, omettendo detta valutazione per gli elaborati che, superata la sufficienza, non hanno raggiunto la soglia prevista del minimo complessivo (su tre elaborati).
Palese la diminuzione di garanzia in danno dei candidati che, comunque, hanno ottenuto un giudizio negativo pur avendo conseguito una valutazione di sufficienza.

Se l’esito del giudizio è di pari effetto per le due categorie di concorrenti (esclusione) l’esigenza di motivazione deve essere garantita, a maggior ragione, per i candidati che possono vantare una “posizione migliore” per aver maturato un’aspettativa alla partecipazione alle successive fasi della procedura concorsuale.

Sulla scorta di detti principi il Giudice ha annullato il procedimento di selezione imponendo all’Amministrazione di sottoporre a nuova valutazione gli elaborati. Le attività di rinnovo possono essere affidate ad una sottocommissione costituita in forma diversa dalla precedente, che si esprimerà ex novo motivando.

A garanzia dell’anonimato la Commissione non si limiterà alla valutazione degli elaborati del solo ricorrente, ma dovrà porre a confronto almeno dieci elaborati di altrettanti candidati, fermo restando per questi il giudizio già espresso in sede di prima valutazione che non può essere messo in discussione.

Autore
Avv. M.T. Stringola
Data
venerdì 25 novembre 2005
 
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