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Indici della Rassegna

Titolo
Il pagamento dell'ICI per i beni demaniali è dovuto solo dopo l'anno 2001
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(Commissione tributaria regionale di Roma, sent. settembre 2005)
Testo
Il caso deciso dalla Commissione tributaria, con la sentenza in esame, trae origine da un avviso di accertamento ICI emesso per l’anno 1999 dal Comune di Fiumicino per un immobile ubicato nel comprensorio aeroportuale.

La Commissione tributaria regionale di Roma ha accolto il ricorso presentato dalla società Icarus spa ravvisando che il concessionario di beni demaniali paga l’ICI solo a partire dal 1 gennaio 2001 (dopo le modifiche dell’art. 3 del D.lgs 504/92 introdotte dall’art. 18 comma 3 della legge 388/00) e solo se dal contratto di concessione emerge la costituzione di un diritto reale.

La commissione provinciale di Roma con sentenza 223/04 aveva ritenuto che la concessione di un terreno demaniale desse luogo ad una costituzione di un diritto reale, con conseguente pagamento dell’imposta dell’ICI.

Inoltre, la posizione di una sub-concessionario non si discosta da quella del concessionario proprio in quanto subentra automaticamente in tutti gli obblighi e doveri verso lo stato per usufruire del terreno demaniale.

La commissione, nel giudizio di appello, ha comunque precisato che il concessionario di beni demaniali è soggetto passivo dell’ICI solo a partire dal Gennaio 2001 e che quindi l’avviso di accertamento non può esplicare i suoi effetti avendo ad oggetto il pagamento della tassa per l’anno 1999.

Del resto, le modifiche introdotte dall’art.18 della legge 388/00 non possono considerarsi una rielaborazione della norma previdente ed esplicano efficacia solo per l’avvenire.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 25 novembre 2005
 
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