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Indici della Rassegna

Titolo
Per esercitare il diritto di accesso occorre avere un interesse qualificato
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Toscana, sent. novembre 2005)
Testo
Il fatto

Un giornalista impugnava il provvedimento con il quale il Comune le aveva negato la possibilità di accedere all'elenco dei dipendenti comunali che avevano ottenuto alcuni benefici economici costituiti dal miglioramento retributivo in ragione della positiva valutazione espressa dai dirigenti in ordine all'attività lavorativa svolta.

Il Comune respingeva l'istanza perchè si poneva in contrasto con il regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi nella parte in cui esclude dall'accesso i documenti relativi al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, esclusi quelli pubblicati.

Il Principio

L'art. 10 D.Lgs. 267/2000 sembrerebbe aver introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo di accesso ai documenti amministrativi liberalizzato e non condizionato dalla dimostrazione della sussistenza di un interesse al suo esercizio, come, per contro, previsto dall'art. 22 L. 241/90.
In realtà, secondo il Tar Toscana, sarebbe stato solamente affermato il generico principio secondo cui "in linea di massima, gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili" ma, nulla viene disposto riguardo ai requisiti di accoglimento della domanda di accesso che, pertanto, rimane vincolata alla disciplina generale contenuta negli artt. 22 e ss. L. 241/90.

Attraverso l'istituto dell'accesso non può consentirsi un controllo generalizzato sull'attività di una Pubblica Amministrazione, non essendo questo lo scopo del legislatore del 1990, per poter esercitaretale facoltà occorre dimostrare di avere un interesse qualificato alla conoscenza del documento cui si richiede l'accesso.

Nella fattispecie in esame è stata rilevata la sussistenza di un interesse in capo a chi, come il giornalista, intenda esercitare un diritto costituzionalemnte garantito come è quello alla libera informazione.

In ogni caso, a fronte di un interesse del giornalista all'accesso dei documenti relativi al rapporto di pubblico impiego, deve tenersi conto - in ossequio alle norme contenute nel Codice della Privacy - della necessità di garantire i diritti fondamentali di riservatezza del personale cui pervengono i dati contenuti nei documenti richiesti.

Conclusioni

Sussiste il diritto di un giornalista di accedere all'elenco dei dipendenti comunali ai quali sono state riconosciute indennità, emolumenti o differenze retributive in ragione delle valutazioni operate dai dirigenti di settore; trattandosi tuttavia di dati strettamente ancorati alla valutazione della qualità del lavoro svolto, ed influenti sul diritto alla riservatezza degli interessati ai sensi dell'art. 112, comma 3, D.Lgs. n. 196/2003, ne è sì consentita la conoscenza, ma in forma anonima e senza che sia possibile ricondurre l'emolumento, l'indennità o la retribuzione al nome del dipendente in favore del quale essa è stata riconosciuta. Tale risultato è raggiumgibile attraverso la consegna di copia dell'elenco richiesto con mascheramento dei nominativi e di ogni altro elemento utile a ricondurre l'aspetto economico al nominativo ovvero all'identità del pecettore.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 06 dicembre 2005
 
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