Indici della Rassegna
Titolo
L'esistenza di un rapporto locativo con la P.A. non può desumersi da facta concludentia ma è necessario un contratto avente forma scritta
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. dicembre 2005)
Testo
Dalla sentenza in epigrafe emerge un principio, costantemente ribadito dalla suprema Corte di Cassazione, secondo cui âtutti i contratti stipulati dalla P.A. (anche quando agisca jure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiamâ.
Lâormai costante indirizzo giurisprudenziale ha più volte specificato come non abbia alcuna rilevanza lâeventuale deliberazione collegiale dellâente pubblico, che sia prodromica alla stipulazione del contratto, atteso che un simile atto deliberativo si connota come mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario solo lâorgano rappresentativo legittimato ad esprimere allâesterno la volontà dellâente.
La reale volontà dellâente deve, appunto, risultare da un atto contrattuale (sottoscritto dal rappresentante esterno dellâente e dal privato) da cui possa desumersi la definitiva e concreta volontà contrattuale perché redatto al precipuo scopo di renderla manifesta, così da impegnare contestualmente sia il privato che la P.A. in ordine al contenuto concreto del negozio.
Oltre alla prescrizione essenziale della forma scritta e della cd. contestualità , vi sono altri canoni che disciplinano la determinazione del contenuto dei contratti stipultati dalla P.A. ed in particolare:
⢠il divieto di cessione del contratto senza lâautorizzazione della P.A., atteso che la scelta del contraente è sempre fatta intuitu personae;
⢠il divieto di durata ultranovennale ex art. 12 legge contabilità di Stato;
⢠il divieto di rinnovo tacito oltre la scadenza convenuta, per i contratti di durata, atteso che non è ammessa la proroga tacita del contratto stipulato con la P.A., anche quando il contratto alla scadenza non sia disdettato.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 22 dicembre 2005
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