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Indici della Rassegna

Titolo
E' edilizia l'ordinanza con cui la P.A. dispone la sospensione dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi in merito ad un fabbricato ad uso abitativo su due ruote
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Tar Piemonte, sent. dicembre 2005)
Testo
Il Fatto

Un Comune, a seguito di un sopralluogo dell’ufficio tecnico, accertava che su un fondo, di proprietà di un coltivatore diretto, era stato installato un prefabbricato mobile su ruote avente dimensioni di m. 8,00 x 3,10 x 3,00.

Ritenendo che detta installazione costituisse una nuova costruzione realizzata in fascia di rispetto stradale ed in assenza di titolo autorizzativi edilizio, il Comune emanava un’ordinanza di sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi.

Il coltivatore diretto proponeva, quindi, ricorso avverso la suddetta ordinanza chiedendo l’annullamento del provvedimento per violazione di legge ex art. 3, lett. E.5) d.P.R. n. 380/2001, previa sospensione dell’esecuzione.

Sosteneva il ricorrente, infatti, che il prefabbricato su due ruote non richiedeva il rilascio del permesso di costruire, per trattarsi di opera precaria, transitoriamente utilizzata quale locale di deposito degli attrezzi agricoli, in attesa di poter realizzare una nuova unità abitativa con annesso deposito, una volta perfezionatasi la relativa pratica edilizia.

Riteneva il ricorrente che ai sensi dell’art. 3, lett. e.5), del D.P.R. n. 380/2001, l’opera non poteva essere considerata quale intervento di una nuova costruzione soggetto a permesso di costruire.

Il Principio

Il Tar Piemonte, con la sentenza emarginata, ha ritenuto che allo stato degli atti non risultava presentata l’istanza relativa alla costruzione del nuovo fabbricato e, in ogni caso, non poteva esservi certezza circa la conformità urbanistica dell’ipotizzato intervento e, quindi, circa la sua fattibilità.


“Equivale a dire che il carattere asseritamene provvisorio dell’opera è legato, nella costruzione della ricorrente, all’attuazione di un intervento edilizio incerto nel quando (non essendo ancora avviata la relativa pratica) e nell’an (per impossibilità di esprimere una prognosi in merito all’effettivo rilascio del titolo abilitativi)”.

I giudici hanno, pertanto, ritenuto che i presupposti non erano certamente idonei a comprovare il carattere temporaneo del prefabbricato e, al contrario, sono indirizzati confermare unicamente che esso fosse stato installato per un utilizzo tendenzialmente durevole.


Conclusioni

“Ne consegue che l’amministrazione, accertato il carattere abusivo del manufatto, ha legittimamente ordinato la sospensione dei lavori, in assenza di qualsivoglia elemento fattuale che ne attestasse l’eventuale carattere di precarietà”.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 22 dicembre 2005
 
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